Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio è stata pubblicata la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” (vedi circolare Assoambiente n. 113/2023 dell’8 maggio u.s.).
Sinteticamente si segnalano le seguenti norme, ritenute di maggior interesse per le aziende del settore, evidenziando le modifiche e le integrazioni intervenute nel corso dell’iter di conversione:
Significativo impatto potrebbe invece avere la modifica della norma in materia di rinnovi dei contratti: nella disciplina legislativa previgente, il contratto poteva essere prorogato liberamente fino alla durata di dodici mesi complessivi, mentre in caso di rinnovo era comunque necessario fin da subito apporre la causale giustificativa, indipendentemente dalla durata del primo contratto, che poteva quindi essere anche molto breve.
Il nuovo articolo 19, comma 4, del d. lgs. n. 81/2015, come modificato dall’articolo 24 del decreto-legge n. 48/2023 convertito in legge n. 85/2023 dispone quindi ora che “in caso di proroga e di rinnovo” dello stesso rapporto, l’indicazione della causale giustificativa è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
Anche l’articolo 21, comma 01, del d. lgs. n. 81/2015 è stato modificato per recepire tale novità; resta ferma la sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato in caso di violazione del principio citato.
Altra importante novità introdotta in sede di conversione, è che ai fini del computo dei dodici mesi, relativamente alla descritta possibilità di prorogare o rinnovare contratti a termine senza l’obbligo della causale, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 48/2023). Da chiarire la portata interpretativa di tale norma: un’ipotesi, favorevole ai datori di lavoro, potrebbe essere quella di non considerare i contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, iniziando a conteggiare i dodici mesi solo successivamente a tale data.
Confermati:
Tuttavia, nella fase di conversione, è stata eliminata la voce relativa alle informazioni sulla programmazione dell’orario di lavoro quando, per le caratteristiche dell’attività, l’orario presenta notevoli variabilità. In questo caso, quindi (è il punto “p” dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 1, del d. lgs. n. 152/1997 e successive modifiche ed integrazioni) non sarà possibile il mero rinvio alla contrattazione collettiva.