AssoAmbiente

Circolari

2023/184/SA-LAV/MI

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio è stata pubblicata la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” (vedi circolare Assoambiente n. 113/2023 dell’8 maggio u.s.).

Sinteticamente si segnalano le seguenti norme, ritenute di maggior interesse per le aziende del settore, evidenziando le modifiche e le integrazioni intervenute nel corso dell’iter di conversione:

  • Articolo 24 - Modifiche in materia di contratti a tempo determinato: come anticipato nella circolare citata, il tema non dovrebbe avere impatto sul tema “causali”, poiché nell’accordo di rinnovo del CCNL Servizi Ambientali sottoscritto il 9 dicembre 2021 sono state concordate le causali di assunzione in attuazione della delega legislativa precedente.

Significativo impatto potrebbe invece avere la modifica della norma in materia di rinnovi dei contratti: nella disciplina legislativa previgente, il contratto poteva essere prorogato liberamente fino alla durata di dodici mesi complessivi, mentre in caso di rinnovo era comunque necessario fin da subito apporre la causale giustificativa, indipendentemente dalla durata del primo contratto, che poteva quindi essere anche molto breve. 

Il nuovo articolo 19, comma 4, del d. lgs. n. 81/2015, come modificato dall’articolo 24 del decreto-legge n. 48/2023 convertito in legge n. 85/2023 dispone quindi ora che “in caso di proroga e di rinnovo” dello stesso rapporto, l’indicazione della causale giustificativa è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

Anche l’articolo 21, comma 01, del d. lgs. n. 81/2015 è stato modificato per recepire tale novità; resta ferma la sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato in caso di violazione del principio citato.

Altra importante novità introdotta in sede di conversione, è che ai fini del computo dei dodici mesi, relativamente alla descritta possibilità di prorogare o rinnovare contratti a termine senza l’obbligo della causale, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 48/2023). Da chiarire la portata interpretativa di tale norma: un’ipotesi, favorevole ai datori di lavoro, potrebbe essere quella di non considerare i contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, iniziando a conteggiare i dodici mesi solo successivamente a tale data.

  • Articolo 14: tale norma come noto modifica in alcuni punti il d. lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro; con riferimento al testo del decreto-legge n. 48/2023 si evidenzia:

Confermati:

  • l’obbligo di sorveglianza sanitaria non solo nei casi previsti dalla legge ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 dello stesso d. lgs.;
  • l’obbligo per il medico competente, in caso di assenza, di nominare un sostituto avente i medesimi requisiti professionali;
  • in fase di conversione è stato precisato l’obbligo per il medico competente di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro: spetta ora al lavoratore infatti “esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro”, mentre al medico compete di valutarne “il contenuto ai fini del giudizio di idoneità”. È fatta salva l’ipotesi dell’oggettiva impossibilità del reperimento della cartella.

 

  • Articolo 26: confermate le modifiche al “Decreto Trasparenza” (d. lgs. n. 104/2022, vedi circolare Assoambiente n. 217 del 4 agosto 2022 e n. 271 del 17 ottobre 2022), a seguito delle quali sarà possibile fornire una serie di informazioni ai lavoratori semplicemente attraverso il rinvio ai riferimenti legislativi o alla contrattazione collettiva applicata. Il datore di lavoro è quindi tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche attraverso sito web, i contratti collettivi e i regolamenti aziendali applicati al rapporto di lavoro (obbligo tuttavia già previsto nel CCNL 6.12.2016, all’articolo 5, comma 5 e all’articolo 81, comma 2).

Tuttavia, nella fase di conversione, è stata eliminata la voce relativa alle informazioni sulla programmazione dell’orario di lavoro quando, per le caratteristiche dell’attività, l’orario presenta notevoli variabilità. In questo caso, quindi (è il punto “p” dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 1, del d. lgs. n. 152/1997 e successive modifiche ed integrazioni) non sarà possibile il mero rinvio alla contrattazione collettiva.

  • Articolo 28-bis: introdotta in fase di conversione, tale norma proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 l’efficacia dell’articolo 1, comma 306, della Legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), che sancisce il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile del lavoratore nelle condizioni di fragilità di cui al decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 221/2021, n. 221 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/2022).

 

  • Articolo 42, comma 3bis: comma introdotto in fase di conversione, proroga fino al 31 dicembre 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori genitori di figli sotto i 14 anni. Per completezza, si precisa che il riferimento normativo oggetto di proroga è l’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 24/2022 convertito in legge n. 52/2022, nonché il punto 2 dell’Allegato “B” al decreto stesso, che richiama a sua volta l’articolo 90 del decreto-legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020. La precedente proroga, operata con il Decreto “Milleproroghe” (articolo 9, comma 5-ter del decreto-legge n. 198/2022 convertito in legge n. 14/2023) era scaduta al 30 giugno 2023.
» 07.07.2023

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