Se l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è richiesta ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, la sua mancanza non può escludere un operatore dal partecipare alla gara.
Oggetto dell'appalto ex D.lgs. n. 50/2016 (ora D.lgs. n. 36/2023) di una Amministrazione erano i lavori di completamento (“capping”) e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimazione delle acque meteoriche di una discarica. Nel caso di specie il bando di gara richiamava la necessità dell'iscrizione alla Categoria 9 dell'Albo nazionale gestori ambientali come requisito ai fini della stipulazione del contratto di appalto a pena di decadenza dall'aggiudicazione.
Nella sentenza 27 giugno 2023, n. 3871, che ha deciso la controversia, il Tar Campania ha dato ragione al ricorrente escluso per la mancata iscrizione all’Albo in quanto il tenore del bando faceva riferimento ad una fase successiva a quella della partecipazione alla gara, di fatto rendendo dunque illegittimo escludere una impresa che al momento di partecipazione alla gara era priva del requisito di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ex articolo 212, D.lgs. n. 152/2006.
I Giudici campani evidenziano, tra l’altro, il valore determinante della lex specialis di gara e richiamano sul punto la recente Giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato 16 giugno 2023, n. 5295) che ha affermato come "Il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esse contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità".
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla sentenza allegata.