AssoAmbiente

Circolari

2023/190/SAEC-NOT/PE

Con decreto del direttore generale della Direzione valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) del 28 giugno 2023 sono stati approvati gli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272- bis del D.lgs. n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni». Questo quanto riportato nella Comunicazione MASE riportata sulla G.U. n. 159 del 10 luglio 2023. 

Gli indirizzi forniscono il quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale, e si applicano:

  • in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte V del D.lgs. n. 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale – AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga);
  • in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA;
  • nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.
     

Come riportato anche sul sito del SNPA, fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell’elenco “di riferimento” o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali. In particolare, per le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene è previsto che l’adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria.

Esiste infine una specifica disciplina per gli impianti per i quali emergano, nell’esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.). In tali casi è prevista una speciale procedura istruttoria, a cui partecipano anche gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria, chiamata a valutare la necessità di attivazione del riesame o dell’aggiornamento dell’autorizzazione e successivamente sui tempi del conseguente adeguamento del gestore.

Resta ferma l’autonomia regionale ad attuare le linee di indirizzo con le forme e gli strumenti più opportuni al fine di assicurare il dovuto livello di tutela.

Nei 5 allegati agli indirizzi sono contenute le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del MASE, qui.

» 11.07.2023

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