Con la Circolare n. 2/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di gestione della tratta stradale nell’ambito del trasporto intermodale.
In particolare ha chiarito che, così come ai sensi della circolare n. 1235 del 4 dicembre 2017 e n. 6 del 21 luglio 2022 (cfr. circolari Assoambiente n. 208/2017 e n. 208/2022), la parte terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore/motrice nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio (purché le imprese siano entrambe iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati), la medesima condizione può essere applicata anche per la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti.
Al riguardo ha infatti chiarito che il trasporto può iniziare con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio) ed ha al contempo definito le modalità di redazione dei documenti di trasporto (formulario, se il trasporto intermodale avviene in Italia, o documento di movimento o allegato VII al Regolamento n. 1013/2006/CE se si stratta di un trasporto transfrontaliero di rifiuti).
Per ogni approfondimento si rimanda alla circolare dell’Albo allegata.