AssoAmbiente

Circolari

2023/217/SA-LAV/MI

L’articolo 40 del decreto-legge n. 48/2023 "Decreto Lavoro", convertito in Legge n. 85/2023 (vedi circolare Assoambiente n. 113 dell’8 maggio 2023), ha confermato per il 2023 la possibilità di esenzione fino a 3.000 euro delle misure di welfare, ivi compresi i rimborsi di spese per bollette energetiche. 

Diversamente da quanto disposto per l’anno 2022 dal decreto-legge n. 176/2022 (poi convertito in legge n. 6/2023), tale misura, per il 2023, è valida limitatamente ai soli lavoratori con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. 

In merito al punto in questione, l’Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 1° agosto la circolare n. 23/E; nell’allegare il documento, si evidenziano in estrema sintesi i seguenti aspetti:

  • l’esenzione totale IRPEF, in tutto o in parte, è prevista anche quando le somme erogate dal datore di lavoro siano fruite in sostituzione di premi di risultato. Purché tale opzione in favore del lavoratore sia prevista nei contratti collettivi aziendali o territoriali;
  • al fine di evitare di fruire due volte del beneficio in relazione alle medesime spese, eventuali somme già pagate nel 2023 ma riferite a spese del 2022 in attuazione del DL n. 176/2022 sopra citato, non possono essere nuovamente riportate a rimborso per l’anno in corso;
  • condizione per usufruire del beneficio è che i figli siano fiscalmente a carico, secondo le disposizioni del T.U.I.R.. Nel caso di specie, tale condizione deve sussistere al 31 dicembre 2023, trattandosi di un beneficio limitato all’anno in corso;
  • l’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ciascun genitore, anche con riferimento al medesimo figlio, purché fiscalmente a carico di entrambi;
  • l’informativa alle R.S.U., laddove presenti, secondo l’Agenzia può essere effettuata anche successivamente al riconoscimento del beneficio perché entro la chiusura dell’anno; in tal caso si esprime qualche dubbio, tuttavia, poiché l’informativa non sarebbe “previa”, come previsto invece dall’articolo 40, comma 1, del DL n. 48/2023;
  • il beneficio in questione è ulteriore, diverso e autonomo rispetto al “bonus carburante” di cui all’articolo 1, comma 1, del DL n. 5/2023 convertito in legge n. 23/2023 (vedi circolare Assoambiente n. 55/2023 del 1° marzo scorso) ed è pertanto ad esso cumulabile.

 

» 02.08.2023
Documenti allegati

Recenti

13 Settembre 2018
190/2018/CS
Programmi europei di finanziamento – Sistema EASME di monitoraggio
Leggi di +
12 Settembre 2018
189/2018/PE
URGENTE – invio nominativi per il Gruppo di lavoro Assoambiente su Comunicazione
Leggi di +
11 Settembre 2018
188/2018/TO
Guida UE - Orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti
Leggi di +
10 Settembre 2018
173/2018/LE
Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti (SERR) dal 17 al 25 novembre 2018
Leggi di +
07 Settembre 2018
187/2018/PE
ALBO GESTORI AMBIENTALI – rinnovata presenza FISE Assoambiente nel Comitato nazionale
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL