AssoAmbiente

Circolari

2023/217/SA-LAV/MI

L’articolo 40 del decreto-legge n. 48/2023 "Decreto Lavoro", convertito in Legge n. 85/2023 (vedi circolare Assoambiente n. 113 dell’8 maggio 2023), ha confermato per il 2023 la possibilità di esenzione fino a 3.000 euro delle misure di welfare, ivi compresi i rimborsi di spese per bollette energetiche. 

Diversamente da quanto disposto per l’anno 2022 dal decreto-legge n. 176/2022 (poi convertito in legge n. 6/2023), tale misura, per il 2023, è valida limitatamente ai soli lavoratori con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. 

In merito al punto in questione, l’Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 1° agosto la circolare n. 23/E; nell’allegare il documento, si evidenziano in estrema sintesi i seguenti aspetti:

  • l’esenzione totale IRPEF, in tutto o in parte, è prevista anche quando le somme erogate dal datore di lavoro siano fruite in sostituzione di premi di risultato. Purché tale opzione in favore del lavoratore sia prevista nei contratti collettivi aziendali o territoriali;
  • al fine di evitare di fruire due volte del beneficio in relazione alle medesime spese, eventuali somme già pagate nel 2023 ma riferite a spese del 2022 in attuazione del DL n. 176/2022 sopra citato, non possono essere nuovamente riportate a rimborso per l’anno in corso;
  • condizione per usufruire del beneficio è che i figli siano fiscalmente a carico, secondo le disposizioni del T.U.I.R.. Nel caso di specie, tale condizione deve sussistere al 31 dicembre 2023, trattandosi di un beneficio limitato all’anno in corso;
  • l’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ciascun genitore, anche con riferimento al medesimo figlio, purché fiscalmente a carico di entrambi;
  • l’informativa alle R.S.U., laddove presenti, secondo l’Agenzia può essere effettuata anche successivamente al riconoscimento del beneficio perché entro la chiusura dell’anno; in tal caso si esprime qualche dubbio, tuttavia, poiché l’informativa non sarebbe “previa”, come previsto invece dall’articolo 40, comma 1, del DL n. 48/2023;
  • il beneficio in questione è ulteriore, diverso e autonomo rispetto al “bonus carburante” di cui all’articolo 1, comma 1, del DL n. 5/2023 convertito in legge n. 23/2023 (vedi circolare Assoambiente n. 55/2023 del 1° marzo scorso) ed è pertanto ad esso cumulabile.

 

» 02.08.2023
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