Il Consiglio di Stato, sezione seconda, con sentenza n. 7196/2023 ha annullato l’MTR-2 nei limiti in cui alcuni profili della regolazione generano distorsioni concorrenziali nel mercato della selezione dei rifiuti differenziati da imballaggi plastici finalizzati al riciclo e al recupero della materia. L’ARERA, cogliendo l’occasione dell’aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, pubblicato il 3 agosto 2023, ha già riesaminato (e riequilibrato) le varie componenti di costo in ottemperanza alla sentenza.
Il caso oggetto di contenzioso ha riguardato una società che opera in modo indipendente nel mercato della selezione degli imballaggi plastici ed una multiutility che opera sia nel mercato “a monte” della raccolta differenziata urbana sia (a seguito di acquisto di un impianto di selezione) nel mercato “a valle” della selezione e trattamento dei rifiuti da imballaggi in plastica provenienti dai rifiuti solidi urbani.
Come noto a valle del mercato della raccolta differenziata urbana esiste il mercato della selezione e trattamento dei rifiuti da imballaggi in plastica provenienti dai rifiuti solidi urbani, che consiste nella separazione per tipologia e qualità dei rifiuti da imballaggi in plastica, svolta in appositi impianti. Tale singolo segmento del ciclo dei rifiuti non è direttamente regolato dall’ARERA.
Secondo i giudici, ed in estrema sintesi, la composizione della tariffa costruita sulla base della metodologia dell’ARERA, con l’attribuzione, ivi prevista, di incentivi ai gestori integrati, contribuisce a favorire l’attività di questi ultimi, resa economicamente più conveniente, spingendo fuori mercato le imprese che operano nel mercato. Il Gestore integrato (in questo caso inteso come gruppo societario) titolare di un centro di selezione e stoccaggio, per effetto dello sharing sui ricavi previsto dal MTR-2, verrebbe remunerato per la medesima attività sia dal COREPLA sia mediante la tariffa.
Affermano i giudici: “a parità di attività svolta rispetto ai soggetti che operano nel segmento di mercato in questione, il gestore integrato gode, quindi, di una remunerazione aggiuntiva rispetto all’impianto indipendente”, ed ancora “La metodologia tariffaria, dunque, appare effettivamente illogica, irragionevole ed idonea a determinare distorsioni della concorrenza, in quanto, nell’ambito di un medesimo segmento di mercato, alcuni soggetti (riconducibili alla nozione di gestore integrato, ossia il gestore di uno o più servizi a monte che gestisca anche uno o più servizi a valle, a poco rilevando se in virtù di acquisizione di impianti o di integrazione societaria, attesa la latitudine della definizione) duplicano la copertura dei costi di esercizio in quel particolare settore di attività, godendo del rimborso attraverso la regolazione tariffaria ma non essendo previsto alcun sistema che consenta di scomputare tale “rimborso” dall’incasso dei ricavi dai cd. sistemi di compliance; mentre gli altri soggetti imprenditoriali che operano autonomamente nel mercato a valle dell’avvio a riciclo e recupero della raccolta differenziata della plastica, occupandosi della selezione e trattamento dei rifiuti in plastica provenienti da RSU (pacificamente non soggetti alla regolazione tariffaria in questione, come incontestato tra le parti e confermato dalla verificazione), percepiscono il solo corrispettivo ritraibile dalla contrattazione di mercato in esito alla loro attività”.
A valle della sentenza l’Autorità - sebbene abbia espresso nella deliberazione 389/2023/R/rif che l’effetto distorsivo riconosciuto dal Consiglio di Stato sia stato “paventato ma non dimostrato” - ha già modificato l’MTR-2 “nelle more di una complessiva rivalutazione della possibilità di definire una nuova e organica regolazione incentivante”.
Nel rinviare alla pronuncia, in allegato, per gli opportuni approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.