AssoAmbiente

Circolari

2023/242/SAEC-NOT/CS

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), nell’ambito di un chiarimento rilasciato in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato (v. allegato) su un avviso pubblico per la concessione di finanziamenti a favore delle attività di recupero dei RAEE, ha stabilito che il trattamento dei RAEE include le pile se ancora integrate in RAEE ma non quelle scorporate in fase di pretrattamento. 

Il Ministero ha chiarito come, ai sensi della definizione normativa stabilita dalla direttiva RAEE 2012/19/UE, i componenti si considerano RAEE quando sono parte integrante del prodotto e nel "momento in cui si decide di eliminarlo". Pertanto l'attività di trattamento delle pile preventivamente smontate presso altri impianti, conseguentemente, "non può ritenersi funzionalmente connessa all'attività di recupero dei Raee" e al raggiungimento dei relativi obiettivi di recupero individuati dalla medesima direttiva 2012/19/UE. 

Il Ministero ha inoltre sottolineato come la stessa Commissione europea abbia già chiarito, nelle FAQs pubblicate per la direttiva quando rimosse da dette apparecchiature, sono assoggettate alle disposizioni relative ai requisiti di riciclo e agli obiettivi di raccolta stabiliti dalla direttiva 2006/66/CE sulle batterie e relativi rifiuti (recentemente abrogata e sostituita, con decorrenza 18 agosto 2025, dal regolamento 2023/1542/UE). 

» 22.09.2023
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