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Circolari

2023/256/SAEC-SUO/FA

Lo scorso 5 settembre 2023, il TAR Umbria ha pronunciato la sentenza n. 507, riguardante la titolarità della responsabilità autorizzativa nei progetti di bonifica.

Nel caso di specie la Regione Umbria aveva obbligato l’azienda proprietaria di un sito in cui era presente un impianto di vendita di carburanti ed interessato dal 2002 da un procedimento di messa in sicurezza e bonifica ambientale, alla voltura a suo carico dell’autorizzazione unica ambientale, nonostante della bonifica si è occupata non direttamente, ma attraverso la sua mandataria, ovvero una società del gruppo costituita per la gestione e il monitoraggio delle attività ambientali, che a sua volta aveva stipulato specifici contratti di appalto con ditte e società specializzate in materia di bonifiche ambientali.

L’azienda proprietaria del sito ha presentato ricorso ai fini dell’annullamento della delibera della Regione, ritenendo che la presentazione delle autorizzazioni non debbano essere a proprio carico ma debbano rimanere intestate alla ditta che sta effettuando i lavori di bonifica.

Il TAR ha rigettato il suddetto ricorso indicando che in base al D.lgs. n. 152/2006 sono a carico del “responsabile dell’inquinamento” l’obbligo di curare i relativi adempimenti, tra cui il progetto operativo degli interventi di bonifica e, come logica conseguenza e nello spirito della legge, deve essere in capo a lui la titolarità dell’autorizzazione unica regionale necessaria all’attuazione dell’attività. I giudici specificano infatti che secondo la disposizione normativa, l’approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza presentati dal soggetto responsabile, sono considerati come provvedimento di rilascio dell’autorizzazione necessaria alla realizzazione degli interventi stessi.

La sentenza inoltre indica che quanto sopra non impedisce che il «soggetto responsabile» che abbia presentato il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, ottenendone l’approvazione con valenza di autorizzazione unica ambientale all’esecuzione degli interventi in esso previsti, si avvalga di soggetti terzi per l’esecuzione delle singole lavorazioni, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dell’amministrazione in relazione alla corretta osservanza delle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto e di rilascio dell’autorizzazione, che dunque deve essere intestata al medesimo soggetto.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sentenza in allegato alla presente.

» 06.10.2023
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