AssoAmbiente

Circolari

2023/258/SAEC-ALB/LE

Con la Circolare n. 3/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del Responsabile tecnico (RT) di cui alla Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni e alla Deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020.

In particolare la Circolare dell’Albo interviene su:

  • procedura relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico nel caso di perdita dell’idoneità chiarendo che, dal giorno successivo alla scadenza del 16/10/2023 (termine del periodo transitorio per i RT che erano in operatività alla data del 16 ottobre 2017 ai sensi dell’art. 3 e 4 della Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017), le Sezioni regionali/provinciali provvederanno ad inviare una comunicazione automatica a mezzo PEC che notificherà all’impresa l’avvenuta decadenza del proprio RT precisando che la stessa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per il periodo temporaneo pari a 90 giorni consecutivi (art. 1, comma 2 della Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020), durante il quale le funzioni di RT sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell’impresa. Resta fermo che durante il periodo di prosecuzione dell’attività dell’impresa, l’idoneità del RT verrà ripristinata in automatico a seguito dell’eventuale superamento della verifica da parte dello stesso e che l’eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico deve essere oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio;
  • dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico chiarendo che il periodo durante il quale il legale rappresentante dell’impresa assume provvisoriamente le funzioni del RT, è considerato valido ai fini della dimostrazione dei requisiti per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità (ex art. 2 comma 5 della Deliberazione n. 6/2017), così come modificata da ultimo dalla Deliberazione n. 4/2023 (cfr. circolare Assoambiente n. 214/2023);
  • verifiche d’idoneità del responsabile tecnico chiarendo che i RT in regime transitorio (cioè, come sopra specificato, quelli che erano in operatività alla data del 16 ottobre 2017) restano esonerati dal possesso del diploma di scuola media superiore (art 2, comma 2, lett. b), della Deliberazione n.4/2019) e possono essere ammessi alle verifiche di idoneità limitatamente alle categorie di cui erano RT alla data del 16/10/2017.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare dell’Albo in allegato.

» 10.10.2023
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