AssoAmbiente

Circolari

2023/263/SA-GIU/TO

La Corte di Cassazione, con sentenza 37114/2023, ha stabilito che il reato di deposito incontrollato di rifiuti commesso dal titolare d’impresa (articolo 256, comma 2, D.lgs. 152/2006) non rientra tra quelli idonei a fondare la responsabilità degli Enti ex D.lgs. 231/2001.

Più in dettaglio la Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che confermava la condanna nei confronti di un’impresa di demolizioni per l’illecito amministrativo ex D.lgs. 231/2001 in relazione al reato di gestione illecita di rifiuti commesso dagli amministratori della società. In particolare, per aver effettuato un’attività non autorizzata di messa in riserva di rifiuti.

La Corte coglie l’occasione per ribadire che il reato di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti commesso dai titolari di impresa o dai responsabili di Enti non rientra nel catalogo tassativo dei reati presupposto idonei a fondare la responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001.

Al contrario, ricorda la Corte, nell’elenco rientra invece il reato di gestione non autorizzata di rifiuti che punisce chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

Nel rinviare alla pronuncia, in allegato, per gli opportuni approfondimenti, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.

» 12.10.2023
Documenti allegati

Recenti

15 Aprile 2016
059/2016/CI
Rinnovo CCNL Servizi Ambientali 21.3.2012 – Aggiornamento stato trattative.
Leggi di +
15 Aprile 2016
058/2016/PE
Nuove modalità operative e canali per efficientare la comunicazione con il GSE
Leggi di +
15 Aprile 2016
060/2016/CS
ASSORAEE - Sottoscritto il nuovo Accordo sul trattamento dei RAEE
Leggi di +
15 Aprile 2016
057/2016/PE
Sottoscritto il nuovo Accordo sul trattamento dei RAEE
Leggi di +
13 Aprile 2016
059/2016/ZA
ADA - Commercio ambulante rottami ferrosi - Collegato ambientale
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL