AssoAmbiente

Circolari

2023/264/SAEC-ALB/LE

Pubblicata sul sito dell’Albo gestori ambientali la Deliberazione n. 5 del 11 ottobre 2023 con cui il Comitato dell’Albo ha definito le procedure operative nei casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico al 16 ottobre 2023 (scadenza del periodo transitorio ex art. ai sensi dell’art. 3 e 4 della Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017).

Nello specifico la norma regolamentare dell’Albo prevede che “Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, di cui all'articolo 3, comma 1 della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, per perdita da parte dello stesso del requisito di idoneità, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, dovuta al mancato superamento con esito positivo entro la scadenza del 16 ottobre 2023 della verifica di aggiornamento, l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell'impresa, salvo diversa indicazione”.

Come chiaramente richiamato nei “considerato” si evidenzia che i nuovi e più lunghi termini temporali (180 giorni consecutivi in luogo dei 90 attualmente previsti dalla Deliberazione n. 1/2020) nell'ambito dei quali l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione e durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell'impresa sono stati previsti in considerazione del “significativo numero di responsabili tecnici coinvolti dalla scadenza del regime transitorio e delle relative ricadute sulle imprese per la perdita del requisito di idoneità del proprio responsabile tecnico” anche in considerazione dell’”esigenza di assicurare la continuità del servizio di gestione dei rifiuti”.

Restano invariati:

  • tutti gli adempimenti previsti nella Deliberazione n. 1/2020 (che reca la disciplina generale relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico) fermo restando che essi sono riferiti, nella casistica sopra citata (cioè legale rappresentante che svolge anche l’incarico di RT per mancato superamento della verifica di aggiornamento entro il 16 ottobre 2023 da parte del RT), al temine temporale di 180 giorni consecutivi;
  • quanto previsto dalla circolare n. 3 del 10 ottobre 2023 (cfr. circolare Assoambiente n. 258/2023).

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Deliberazione n. 5/2023, in allegato.

» 13.10.2023
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