AssoAmbiente

Circolari

2023/313/SAEC-NOT/PE

Ricordiamo che dal 27 ottobre 2023 sono in vigore in Lombardia i criteri costruttivi e gestionaliper le discariche mono-rifiuto per rifiuti da costruzione contenenti amianto in matrice compatta come previsto dal Piano rifiuti ex DGR 6408/2022. 

I criteri, riportati nella D.g.r. 23 ottobre 2023 - n. XII/1190, devono essere applicati, da parte dei proponenti e delle Autorità competenti, per i nuovi progetti di discarica e i progetti di nuovi lotti di discariche già autorizzate che comportano aumento della superficie, presentati successivamente al 27 ottobre 2023, mentre per gli impianti in corso di istruttoria o esistenti tali documenti potranno comunque costituire un riferimento per i proponenti e per le Autorità competenti nelle istruttorie, per quanto tecnicamente ed economicamente applicabile, finalizzato al miglioramento degli aspetti costruttivi e gestionali e per la minimizzazione degli impatti.

I criteri riportati nell’Allegato alla delibera (v. Allegato 1) riguardano: la barriera geologica di base, la gestione del percolato, la captazione e combustione biogas, la copertura finale e le caratteristiche gestionali.

Informiamo inoltre che è stata pubblicata la direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro che riduce il limite massimo di esposizione di dieci volte quello attuale (GUUE serie L del 31.11.2023). La proposta aveva ricevuto il via libero definitivo dal consiglio UE lo scorso 23 ottobre. 

La direttiva, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, interviene sul valore massimo di esposizione portandolo a 0,01 fibre di amianto per cm(attualmente è 0,1 fibre/cm3). Gli Stati membri entro sei anni dovranno attuare un nuovo metodo per misurare i livelli di amianto, la microscopia elettronica, più sensibile di quello attualmente usato, cioè la microscopia a contrasto di fase. Il nuovo metodo consentirà di misurare le fibre di amianto sottili (ossia quelle di larghezza inferiore a 0,2 micrometri). Una volta implementato il nuovo metodo di misurazione le imprese potranno misurare le fibre di amianto sottili restando tenute a rispettare il nuovo limite di esposizione a 0,01 fibre di amianto per cm3. Oppure potranno non misurare le fibre di amianto sottili: in questo caso il limite di esposizione sarà più severo, pari cioè a 0,002 fibre amianto/cm3.

Le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto saranno tenute a ottenere una autorizzazione dalle Autorità nazionali, mentre i datori di lavoro dovranno adottare misure per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima di iniziare i lavori di demolizione o manutenzione in locali costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto nazionale relativo all'amianto (in Italia avvenuto con legge 257/1992).

La direttiva interviene inoltre sulle disposizioni in tema di formazione dei lavoratori, specificando i requisiti minimi relativi a durata, contenuti e documentazione. In particolare, il provvedimento dispone che la formazione sia impartita da un soggetto qualificato all'inizio del rapporto di lavoro, e ogni volta che siano individuate ulteriori esigenze di formazione, che sia adattata il più possibile alle caratteristiche della professione del lavoratore e che la durata sia adeguata alle mansioni assegnate. Per i lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto è prevista anche una formazione specifica sull'uso delle attrezzature per contenere l'emissione e la dispersione delle fibre durante le lavorazioni.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Direttiva UE in allegato (v. Allegato 2). 

» 04.12.2023
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