AssoAmbiente

Circolari

2023/317/SAEC-GIU/LE

Un gestore può effettuare la modifica non sostanziale di un impianto soggetto ad AIA una volta decorso il termine dalla comunicazione alla P.A., ma ciò non significa che si sia formato un silenzio-assenso sull'intervento. 

Questa è la conclusione della sentenza n. 9285 del 27 ottobre 2023 con cui il Consiglio di Stato si pronuncia in relazione alla comunicazione di una modifica (inerente all’abbancamento di rifiuti con Codice EER 19 03 05 -"rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04") chiesta dal gestore di una discarica autorizzata con autorizzazione integrata ambientale (AIA) ex D.lgs. n. 152/2006 e ritenuta dallo stesso "modifica non sostanziale". Sulla questione era intervenuta la Provincia per inibire l'intervento ritenendo la modifica "sostanziale" e quindi bisognosa di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar Piemonte n. 737/2022, ha affermato che l'articolo 29-nonies, del D.lgs. n. 152/2006 prevede un termine di sessanta giorni entro il quale l’autorità deve pronunciarsi, e in caso di silenzio consente al privato richiedente di procedere a realizzare le modifiche. Tuttavia la disposizione non preclude espressamente all’autorità competente di intervenire successivamente né afferma che la modifica richiesta debba ritenersi approvata “per silentium” in quanto definitivamente qualificata come “non sostanziale”. In base alla regola generale dell’art. 20, comma 4, della Legge n. 241/90, infatti, il silenzio assenso è escluso nei procedimenti in materia ambientale.”

Secondo la Sentenza e come affermato dal Tar Piemonte in primo grado, deve pertanto ritenersi che la norma in esame contempli “la mera facoltà per il richiedente di procedere con le variazioni progettate”, non essendo prevista “alcuna perentorietà del termine concesso all’amministrazione”, la quale può legittimamente intervenire anche successivamente qualora ritenga necessario lo svolgimento del procedimento di autorizzazione.

Per ogni approfondimento di merito si rinvia alla sentenza allegata.

» 11.12.2023
Documenti allegati

Recenti

22 Giugno 2022
2022/180/SA-NOT/LE
Risposta MiTE su Interpello Piani di gestione dei rifiuti portuali
Leggi di +
22 Giugno 2022
2022/179/SAEC-EUR/CS
Revisione Regolamento POP – Accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio europeo
Leggi di +
22 Giugno 2022
2022/178/SA-GIU/TO
Appalto rifiuti – obblighi dichiarativi sul provvedimento espulsivo
Leggi di +
22 Giugno 2022
2022/177/SAEC-GIU/LE
Sentenza Tar Lazio su illegittimità delega al Comune a rilascio autorizzazione impianto trattamento rifiuti
Leggi di +
21 Giugno 2022
2022/176/SA-LAV/MI
Accordo 18 maggio 2022 - Rinnovo CCNL Servizi Ambientali – Scioglimento riserva Organizzazioni Sindacali
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL