AssoAmbiente

Circolari

2023/317/SAEC-GIU/LE

Un gestore può effettuare la modifica non sostanziale di un impianto soggetto ad AIA una volta decorso il termine dalla comunicazione alla P.A., ma ciò non significa che si sia formato un silenzio-assenso sull'intervento. 

Questa è la conclusione della sentenza n. 9285 del 27 ottobre 2023 con cui il Consiglio di Stato si pronuncia in relazione alla comunicazione di una modifica (inerente all’abbancamento di rifiuti con Codice EER 19 03 05 -"rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04") chiesta dal gestore di una discarica autorizzata con autorizzazione integrata ambientale (AIA) ex D.lgs. n. 152/2006 e ritenuta dallo stesso "modifica non sostanziale". Sulla questione era intervenuta la Provincia per inibire l'intervento ritenendo la modifica "sostanziale" e quindi bisognosa di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar Piemonte n. 737/2022, ha affermato che l'articolo 29-nonies, del D.lgs. n. 152/2006 prevede un termine di sessanta giorni entro il quale l’autorità deve pronunciarsi, e in caso di silenzio consente al privato richiedente di procedere a realizzare le modifiche. Tuttavia la disposizione non preclude espressamente all’autorità competente di intervenire successivamente né afferma che la modifica richiesta debba ritenersi approvata “per silentium” in quanto definitivamente qualificata come “non sostanziale”. In base alla regola generale dell’art. 20, comma 4, della Legge n. 241/90, infatti, il silenzio assenso è escluso nei procedimenti in materia ambientale.”

Secondo la Sentenza e come affermato dal Tar Piemonte in primo grado, deve pertanto ritenersi che la norma in esame contempli “la mera facoltà per il richiedente di procedere con le variazioni progettate”, non essendo prevista “alcuna perentorietà del termine concesso all’amministrazione”, la quale può legittimamente intervenire anche successivamente qualora ritenga necessario lo svolgimento del procedimento di autorizzazione.

Per ogni approfondimento di merito si rinvia alla sentenza allegata.

» 11.12.2023
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