AssoAmbiente

Circolari

2023/319/SA-ARE/TO

Con due sentenze (di contenuto analogo) la n. 10550/2023 e la n. 10548/2023 Il Consiglio di Stato ha confermato quanto deciso in sede Tar: la disciplina sugli impianti minimi introdotta da ARERA non solo non avrebbe il supporto nel dato normativo letterale, ma si scontrerebbe con il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di rifiuti e in generale di ambiente (cfr. artt. 195 e 196 del D.lgs. n. 152/2006) all’interno della cornice costituzionale.

Come noto le questioni poste all’attenzione del Tribunale attenevano alla disciplina degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, in particolare alle modalità di individuazione o qualificazione di detti impianti “minimi” (e alla competenza a individuarli), e alle conseguenze giuridico-economiche che discendono da tale qualificazione. 

Stante la carenza di potere e il vizio di incompetenza che affligge la delibera di ARERA, tale vizio si riverbera inevitabilmente sulle deliberazioni e sugli atti regionali adottati in esecuzione della stessa. Dunque l’illegittimità del MTR-2 di ARERA nella parte in cui detta i criteri per l’individuazione degli impianti “minimi” si ripercuote sulle deliberazioni regionali in materia.

Alcuni passaggi della sentenza, tra i più significativi, sono:

  • (…) il necessario bilanciamento tra contrapposti interessi egualmente tutelati dalla Costituzione (la tutela dell’ambiente, da un lato, in tutte le sue implicazioni, da un lato e le ragioni dell’imprenditoria privata, dall’altro) non può essere rimesso alla singola Regione in assenza di scelte dello Stato, che, ove richiedono elaborazioni concettuali, dovranno assumere veste necessariamente normativa”;
  • “Con [le più recenti riforme di matrice Europea] (…) cambia definitivamente l’approccio al servizio dei rifiuti, suggellandosi un’evoluzione già avviatasi da anni, e il relativo ciclo integrato, attratto nel regime di privativa pubblica, necessita di una completa rivisitazione, al fine di valorizzare/valutare quelle attività che escono da tale ambito, per comporre attività di mercato. In tale logica la regolazione è sicuramente anche pro concorrenziale, come rivendicato da ARERA; funzionale a garantire condizioni di qualità uniformi sul territorio, pur salvaguardando le specificità territoriali, quanto meno in termini di livello minimo essenziale. Ciò tuttavia non può avere una portata illimitata, dovendo l’atipicità finalistica del relativo potere confrontarsi con la tipicità di quelli delle altre amministrazioni che con esso interferiscono”.

La sentenza rivendica quindi in materia il necessario ruolo del Governo e parla di necessaria “strategia coesa e coordinata per garantire una visione d’insieme”. In tal senso emerge come la situazione attuale di incertezza - e l’esito delle sentenze ne è una conferma - è il frutto di una mancanza di una visione strategica da parte delle amministrazioni centrali (Governo e Parlamento), che hanno adottato un PNGR timido e non incisivo. A prescindere da come si configurerà l’intervento dello Stato, anche con la possibile individuazione di impianti di preminente interesse nazionale, la sentenza afferma che: “la soluzione normativa alle criticità impiantistiche non può essere la sostanziale acquisizione al sistema pubblicistico di impianti operanti in regime di libera concorrenza”.

In relazione alle consultazioni avviate da ARERA informiamo infine che l’Associazione, grazie al supporto fornito dai rappresentanti delle imprese aderenti che partecipano al gruppo di lavoro ad hoc associativo, partecipa attivamente fornendo sempre osservazioni puntuali.

Nel far rinvio alle sentenze, allagate alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 12.12.2023
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