AssoAmbiente

Circolari

2024/005/SAEC-NOT/CS

Pubblicata la Legge 30 dicembre 2023, n. 214 - legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023) - che rientra tra gli obiettivi del PNRR. La legge è suddivisa in VI capi e quello di maggior rilevanza per il settore è il capo I che contiene le misure in materia di energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni.

Per quanto di specifico interesse, segnaliamo in particolare alcuni interventi in materia di RAEE:

  • 6 – modifica l’art. 8 “Obblighi dei produttori di AEE” del D.Lgs. n. 49/2014 stabilendo che i sistemi di gestione individuali e collettivi devono assicurare la pubblicità, anche attraverso il proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi necessari per adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti. Tali informazioni devono essere aggiornate entro 30 giorni dalla determinazione del contributo. Infine stabilisce che i sistemi di gestione collettivi che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi ne assicurano la pubblicità;
  • 7 – introduce una serie di disposizioni finalizzate a favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE. Viene previsto che il MASE, oltre a verificare la corretta attuazione in ogni sistema EPR di quanto contenuto all’articolo 178-terRequisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore” del D.Lgs. n. 152/2006, accerti anche gli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere.
    Viene poi modificato il comma 10-bis dell’art. 10 “I sistemi collettivi” del D.Lgs. n. 49/2014 stabilendo che ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore all’1%, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all’1% risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento.
    Viene infine integrato l’articolo 33 “Centro di coordinamento” del D.Lgs. n. 49/2014 prevedendo che al Centro di coordinamento sono tenuti ad iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici e che possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali. Viene inoltre esteso anche ai sistemi individuali il ruolo di coordinamento del Cdc RAEE.
     

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del DdL allegato.

» 04.01.2024
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