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Circolari

2024/024/SA-LAV/MI

Come noto, replicando l’analoga iniziativa legislativa dello scorso anno, la Legge di Bilancio 2024 prevede (articolo 1 comma 15) una riduzione, “in via eccezionale” dei contributi a carico del lavoratore.

In relazione a ciò, l’INPS ha fornito le istruzioni applicative con la circolare n. 11/2024 del 16 gennaio scorso.

Alla luce della norma di legge e della circolare dell’Istituto, l’esonero contributivo può essere così sintetizzabile:

  • la riduzione vale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e si riferisce ai rapporti di lavoro dipendente;
  • la riduzione non ha effetti sul rateo di tredicesima (e di quattordicesima, vedi paragrafo 3 della Circolare INPS allegata), sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • la riduzione dei contributi a carico del lavoratore è nella misura di 6 punti percentuali (determinando così un’aliquota pari al 3,19% o 2,19% a seconda dei casi sotto riportati);
  • condizione per l’esonero del 6% è che la retribuzione mensile imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • l'esonero è nella misura del 7% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, sempre al netto del rateo di tredicesima;
  • la riduzione non si applica al caso di liquidazione al lavoratore di residui ferie e permessi nel corso del 2024, se ha cessato il rapporto entro il 31 dicembre 2023;
  • idem nel caso di cessazione del rapporto entro il 31 dicembre 2024 e liquidazione di importi nell’anno 2025;
  • non vi sono indicazioni in merito all’eventuale riproporzionamento della soglia per i lavoratori a tempo parziale; tuttavia, essendo state richiamate le precedenti istruzioni (Circolare INPS n. 7 del 24 gennaio 2023) che escludeva il riproporzionamento della soglia, si ritiene ragionevolmente che il beneficio si applichi ai lavoratori part-time analogamente ai lavoratori a tempo pieno;
  • l’esonero non è subordinato alla regolarità del DURC dell’azienda né alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
  • per coloro che non avessero applicato la riduzione contributiva spettante con il cedolino del mese di gennaio, potranno agire a conguaglio con quello del mese di febbraio (paragrafo 7 della Circolare INPS).

Nell’allegare la circolare, si saluta cordialmente.

» 26.01.2024
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