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Circolari

2024/035/SA-LAV/MI

Come noto, i commi 180, 181 e 182 dell’articolo 1 della legge n. 213/2023 (“Legge di Bilancio 2024”) prevedono misure di sostegno alle lavoratrici madri con due figli (solo per l’anno 2024) o con tre (per il triennio 2024-2026), a determinate condizioni.

Le norme citate prevedono, in sintesi:

  • l’esonero totale dei contributi a carico della lavoratrice per i periodi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, instaurando o già instaurato;
  • l’esonero è nella misura del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile;
  • l’esonero è consentito fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
  • analogo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, instaurando o già instaurato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (comma 181).

La circolare dell’INPS contiene diversi commenti ed esemplificazioni utili ai fini dell’applicazione dell’esonero; il paragrafo 2 in particolare riporta alcune casistiche temporali con relative indicazioni sulla spettanza, o meno, dell’esonero e in quale misura.

Il paragrafo 3 entra invece nel merito della quantificazione dell’importo corrispondente all’esonero: rilevante, tra l’altro, la precisazione per cui non è richiesta la riparametrazione dell’importo (€ 250 mensili) nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.

Nel rinviare alla lettura della circolare per maggiori approfondimenti, si ritiene utile sottolineare, ancora, che:

  • l’esonero non è “aiuto di Stato” e non è quindi subordinato a successiva autorizzazione da parte della Commissione Europea;
  • l’esonero è compatibile con altri esoneri riguardanti la contribuzione attualmente vigenti, compreso l’esonero parziale, subordinato a determinati limiti quantitativi oltre che di soglie retributive, di cui all’articolo 1, comma 15, della stessa Legge di bilancio 2024 (cfr. circolare n. 24/2024 del 29 gennaio u.s.);
  • non essendo incentivo all’assunzione, infine, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi di cui all’articolo 31 del d. lgs. n. 150/2015.
» 08.02.2024
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