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2024/038/SAEC-GIU/LE

Il Tar del Lazio ha chiarito quali sono i termini per la proposizione dell'azione risarcitoria del danno causato dalla P.A. che non rispetta i termini per la conclusione del procedimento autorizzativo di un impianto di gestione di rifiuti. 

Con la Sentenza del 27 novembre 2023, n. 17738 i giudici del Tar del Lazio, richiamando l’articolo 30, comma 3 del "Codice del processo amministrativo" approvato con D.lgs. n. 104/2010, hanno ricordato che il termine di decadenza per la proposizione dell’azione risarcitoria, ove si fa questione di responsabilità da ritardo della P.A. per “inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”, è di 120 giorni che iniziano a decorrere “dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere”.

Il "termine per provvedere" con riferimento particolare alle istanze di autorizzazione degli impianti di rifiuti, prosegue la sentenza, deve essere individuato nel termine fissato dall'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006 per la conclusione dei procedimenti autorizzativi che deve avvenire "entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda". 

Complessivamente, si deduce dalla sentenza, l'azione risarcitoria è stata promossa ben oltre la tempistica consentita ed ha portato i Giudici a stabilire l’irricevibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità da ritardo.

Per ogni approfondimento di merito si rinvia alla sentenza allegata.

» 09.02.2024
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