Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. n. 152/2006, un Comune piemontese ha richiesto di chiarire il disposto di cui all’art. 185- bis del D.lgs. n. 152/2006 ed in particolare la definizione di “luogo in cui i rifiuti sono prodotti” in riferimento a scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde sul territorio comunale.
Oltre al richiamo alle disposizioni recanti la definizione e la disciplina sul deposito temporaneo che sono riportate, rispettivamente, all’articolo 183, comma 1, lettera bb) e all’articolo 185-bis, del D.lgs. n. 152/2006, nella risposta all’interpello il MASE fa ricorso anche alla giurisprudenza di legittimità, la quale, seppur con riguardo ad un diverso disposto normativo, ha chiarito che per “luogo di produzione dei rifiuti”, rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, deve intendersi “non (…) solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza” (Cass. Pen.,sez. III, 22/09/2015, n. 41056 e Cass. Pen. 31/03/2017, n. 16441).
Pertanto, con riferimento al quesito posto, il MASE risponde che “il luogo di produzione dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde non sembra coincidere, come prospettato dall’Ente locale, con tutto il territorio comunale, inteso quale l’intero spazio delimitato dai confini dell’ente locale, ma piuttosto deve essere individuato nella singola area (es. via, parco giochi), in cui i rifiuti vegetali sono prodotti ovvero in un’area a quest’ultima funzionalmente collegata, nella disponibilità del produttore e dotata dei necessari presidi di sicurezza”.
E’ quindi certamente nella possibilità dell’Ente locale l’identificazione di un’area nella quale depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del verde pubblico, risponde il MASE, purché tale area risponda ai requisiti sopra descritti, ed in particolare, che la stessa sia nella sua disponibilità, che sia funzionalmente collegata al sito di produzione e che tale deposito avvenga, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, ed in ossequio alle condizioni e ai limiti (anche temporali) prescritti dal citato articolo 185 bis del D.lgs. n. 152/2006.
Per le successive fasi di prelievo dal deposito temporaneo, di trasporto e di avvio al recupero dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde, l’Ente locale potrà poi avvalersi dell’operatore economico affidatario del servizio pubblico di raccolta ovvero di un soggetto terzo purché lo stesso sia individuato nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e di appalti pubblici.
Per maggiori approfondimenti si rinvia al quesito del Comune disponibile qui e alla risposta del MASE disponibile qui.