AssoAmbiente

Circolari

2024/047/SAEC-GIU/LE

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. n. 152/2006, un Comune lombardo, socio di una società di capitali a totale partecipazione pubblica costituita tra ventidue Comuni in provincia di Varese, ha richiesto chiarimenti in merito all’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, in qualità di intermediario senza detenzione di rifiuti, della società stessa e, in caso di risposta affermativa, se sono applicabili le procedure semplificate d’iscrizione definite dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120.

Il Comune interpellante segnala che la Società citata, ai fini dello svolgimento delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, affida a soggetti terzi, dotati dei necessari titoli abilitativi, sia le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni soci della stessa sia quelle di trattamento dei medesimi rifiuti.

Con riferimento al quesito posto il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla scorta delle definizioni contenute nella normativa di riferimento rappresentata dal D.Lgs. n. 152/2006 (in particolare gli artt. 183 “Definizioni” e 212 “Albo Nazionale gestori ambientali”), risponde che “la Società di capitali, pur essendo totalmente partecipata dai 22 Comuni, essendo un soggetto dotato di propria personalità giuridica e distinto dagli stessi soci, rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, con le modalità di cui al Decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120. Con riferimento al secondo quesito, relativo all’opportunità di ricorso alla procedura d’iscrizione semplificata prevista all’articolo 16 del citato Decreto ministeriale n. 120 del 2014, si rappresenta che per la fattispecie illustrata dall’istante, ricorre la possibilità di avvalersi delle procedure di cui al comma 2 del citato articolo 16, previste per i soggetti di cui al comma 1 lettera a) del medesimo articolo e nello specifico per le “aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni”, in quanto le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario sono espressamente previste nella definizione di “gestione dei rifiuti” così come riportato all’articolo 183, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.”

Per maggiori approfondimenti si rinvia al quesito del Comune disponibile qui e alla risposta del MASE disponibile qui.

» 26.02.2024

Recenti

09 Marzo 2018
057/2018/NE
Schema di decreto End of Waste sul polverino derivante dagli pneumatici fuori uso
Leggi di +
09 Marzo 2018
055/2018/NE
Schema di decreto End of Waste sul polverino derivante dagli pneumatici fuori uso.
Leggi di +
09 Marzo 2018
056/2018/PE
Delibera Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2018 – emergenza rifiuti in Sicilia
Leggi di +
09 Marzo 2018
054/2018/SI
Art. 66, lett. D), CCNL 6/12/2016: determinazione importo procapite annuo fornitura indumenti da lavoro - Anno 2018.
Leggi di +
09 Marzo 2018
053/2018/PE
Delibera Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2018 – emergenza rifiuti in Sicilia
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL