AssoAmbiente

Circolari

2024/060/SAEC-NOT/LE

Pubblicato il DL n. 19 del 2 marzo 2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (cd. "decreto PNRR 4") che contiene una serie di misure per accelerare sulla realizzazione degli investimenti finanziati con il Piano di ripresa e resilienza e per responsabilizzare maggiormente le Amministrazioni sulla attuazione dei programmi del Piano.

Tra le disposizioni di maggior interesse per le aziende si segnalano quelle che contengono misure su proroga della valutazione d’impatto ambientale (VIA), realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, riduzione consumi energetici delle imprese e su sicurezza sul lavoro nei cantieri (tema quest’ultimo che sarà oggetto di prossima specifica circolare associativa).

In particolare:

  • in materia di procedimento di VIA, vengono aggiunte nuove disposizioni all’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che i progetti sottoposti a VIA debbano essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento e che, trascorso detto periodo, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale debba essere reiterata. Il medesimo articolo prevede, tuttavia, che la stessa autorità competente, su istanza del proponente, possa concedere una proroga della validità temporale del provvedimento di VIA. Le nuove disposizioni inserite con il decreto in esame, prevedono che:
    • se l’istanza del proponente viene presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
    • l’autorità competente verifica la completezza della documentazione entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al punto precedente e, qualora la documentazione risulti incompleta, richieda una integrazione, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa o, all’esito di una nuova verifica, da parte dell’autorità competente, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’autorità competente procede all’archiviazione (art. 12 comma 14);
  • per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 viene previsto che al fine di assicurare una più celere attuazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda D.Lgs. n. 152/2006, il soggetto attuatore, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, può chiedere al Ministero dell’ambiente di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA.
  • in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico, prevede che il MASE pubblichi sul proprio sito l’elenco delle asseverazioni relative alla fruizione delle detrazioni fiscali in materia di ecobonus per l’efficienza energetica e sismabonus (art. 41).
     

Rimandiamo al testo del decreto legge in allegato per ogni approfondimento.

» 06.03.2024
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