AssoAmbiente

Circolari

2024/069/SAEC-NOT/LE

Come noto ai sensi dei commi 2 lett. e) e 11 lett. g) dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 gli impianti di trattamento rifiuti, ivi compresi quelli che operano in procedura semplificata (artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006), sono tenuti a prestare idonee garanzie finanziarie alla Regione per svolgere le proprie attività: in Regione Lombardia, la normativa regionale di riferimento è attualmente la D.G.R. n. 19461/2004. 

La Regione, volendo esercitare la facoltà prevista dal nuovo comma 5-bis dell’art. 195 del D.Lgs. n.152/2006 (introdotto con il D.Lgs. n. 116/2020), che attribuisce alle Regioni la possibilità di disciplinare i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie nelle more dell'esercizio di tale competenza da parte dello Stato (con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi), intende procedere alla revisione della DGR sopra menzionata.

Nello specifico la portata della modifica intende:

  1. in generale, adeguare le disposizioni regionali in materia di garanzie finanziarie sia alle modifiche sopravvenute del D.Lgs. n. 36/2003 che alle modifiche sopravvenute della L.R. n. 26/2003, rivedendo complessivamente, anche alla luce del confronto con altre Regioni, i criteri a cui subordinare l’accettazione delle garanzie finanziarie relative alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti per la gestione dei rifiuti, di cui alla Parte IV del D.Lgs. n.152/06, comprese le discariche di cui al D.lgs n. 36/2003, ferme restando tutte le disposizioni inerenti alle procedure per la bonifica dei siti contaminati, cui si provvederà con separato provvedimento;
  2. in particolare, aggiornare gli importi delle garanzie finanziarie sulla base, principalmente, delle seguenti considerazioni:
    • rivalutazione monetaria calcolata sulla base dell’“Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati” a partire dal novembre 2004, mese di approvazione della D.G.R.n.19461/2004, alla data di approvazione della presente delibera;
    • valutazione dei costi degli interventi sostitutivi nel caso di inadempienza dei soggetti responsabili;
    • opportunità di distinguere le garanzie per impianti di recupero e di smaltimento;
    • opportunità di stabilire dei valori soglia minimi, al di sotto dei quali gli importi delle garanzie siano fissi, in quanto alcuni costi degli interventi sostitutivi sono fissi e comunque non proporzionali ai quantitativi (es. oneri amministrativi, di caratterizzazione, di progettazione, etc…).

La regione Lombardia, stante la portata del processo di revisione normativa intende procedere ad un ulteriore confronto con gli operatori (siano essi potenziali garanti che gestori di impianti), che fa seguito a quello del dicembre 2021 a cui già l’Associazione con la collaborazione delle proprie aziende associate aveva partecipato inviando proposte.

Sulla bozza di revisione aggiornata che si trasmette in allegato e che tiene conto delle osservazioni già a suo tempo espresse, siamo a chiedere Vostri eventuali contributi da inviare a c.leboffe@fise.org entro e non oltre il 12 aprile p.v. al fine di poter dare riscontro alla regione nei tempi richiesti: le proposte di modifica e/o integrazione dovranno essere specificate direttamente sul file allegato, in modalità revisione, unitamente a sintetiche motivazioni giuridiche o tecniche.

» 19.03.2024
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