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2024/075/SA-GIU/TO

L’ANAC con parere consultivo n.12 del 6 marzo 2024, rispondendo ad una amministrazione regionale, ha stabilito che i forti aumenti del costo dell’energia elettrica a seguito della pandemia da Covid e dell’invasione russa dell’Ucraina, possono formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante al fine di procedere, in accordo con l’appaltatore, ad una revisione delle condizioni economiche dell’appalto, anche a vantaggio della parte pubblica, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.

In sostanza, secondo ANAC “la richiesta, rivolta all’appaltatore, di restituzione delle somme per maggiori profitti derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore negli anni 2021 e 2022 è giustificata poiché, negli anni 2021 e 2022 si sono registrati dati anomali rispetto al pregresso periodo 2011-2020, con un incremento esponenziale del corrispettivo economico in favore del gestore, strettamente correlato e/o consequenziale al conflitto in Ucraina, in aggiunta alle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19. Tali eventi hanno avuto indubbi riflessi in ambito contrattuale, con specifico riferimento all'aumento dei prezzi anche di vendita dell’energia elettrica e, quindi, dei proventi realizzati dall’appaltatore”.

ANAC continua sul punto: “In considerazione della natura pubblica del contraente Regione – che in quanto tale redistribuisce ai cittadini i maggiori proventi della vendita dell’energia elettrica riducendo la tariffa per il conferimento dei rifiuti all’impianto – è stato chiesto all’appaltatore di provvedere a versare alla Regione, a saldo per le annualità 2021 e 2022, somme corrispondenti alla quota eccedente incassata dall’appaltatore, calcolata con le modalità indicate nell’istanza di parere”.

Conclude l’Autorità stabilendo che: “l’Amministrazione possa valutare l’opportunità di procedere – in accordo con l’appaltatore - ad una revisione delle condizioni economiche dell’appalto, alla luce degli eventi straordinari intervenuti successivamente alla stipula del contratto e discendenti dal conflitto in Ucraina e all’emergenza sanitaria da Covid-19, secondo i principi di correttezza e buona fede contrattuale, valutando tuttavia se tali modifiche costituiscano revisioni sostanziali del contratto d’appalto, non ammesse dall’ordinamento comunitario, nei termini indicati dalla giurisprudenza”.

Nel far rinvio al parere, allagato alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 22.03.2024
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