Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto, attraverso lo strumento dell’interpello, ad un quesito avanzato dalla provincia di Viterbo avente ad oggetto la possibilità di autorizzare in un impianto l'esercizio di una doppia linea di recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12 secondo i criteri specifici EoW di cui al relativo DM 118/2020 e l'altra da adibire a recupero R3 di MPS di carta e cartone di cui al DM 5 febbraio 1998 (relativo a procedure semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi).
Nella sua risposta il MASE ha evidenziato che, ai sensi di quanto indicato dal comma 3 dell'articolo 184-ter (“Cessazione della qualifica di rifiuto”) del D.lgs. n. 152/2006, le disposizioni del DM 5 febbraio 1998, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, continuano ad applicarsi esclusivamente "in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2".
Inoltre il MASE specifica che l'attività R12 (“Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”) può essere utilizzata solo qualora non sia possibile individuare un'operazione di recupero appropriata e, quindi, nel caso di specie non sembra necessario ricorrere alla stessa in quanto la corretta operazione di recupero è stata già definita con l’operazione R3 (“Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi”).
In definitiva il MASE ha chiarito che l'entrata in vigore dei criteri ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di carta e cartone (DM 118/2020) ha fatto decadere la possibilità di rilasciare autorizzazioni al recupero di analoga MPS ai sensi del DM 5 febbraio 1998.
Per maggiori approfondimenti si rinvia al quesito del Comune disponibile qui e alla risposta del MASE disponibile qui.