AssoAmbiente

Circolari

2024/125/SAEC-EUR/TO

È stata pubblicata la Direttiva (UE) 2024/1203 dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (Gazzetta UE del 30 aprile 2024, serie L). Si tratta della direttiva sui reati ambientali, proposta dalla Commissione europea nel 2021.

La Direttiva introduce nuovi reati, e si applicherà solo ai reati commessi all’interno dell’UE: gli Stati membri potranno comunque decidere di estendere la loro giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio.

Le condotte che costituiranno reato passano con la Direttiva da nove a venti, ed i nuovi reati ambientali comprendono:

  • il traffico di legname;
  • il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi;
  • le violazioni gravi della legislazione in materia di sostanze chimiche.
     

Inoltre, la Direttiva introduce una clausola relativa ai “reati qualificati”, che si applica quando uno dei reati previsti dalla Direttiva viene commesso intenzionalmente, e provoca la distruzione dell’ambiente o un danno irreversibile o duraturo allo stesso.

Quanto alle sanzioni:

  • i reati dolosi che provocheranno il decesso di una persona saranno punibili con una pena detentiva massima pari ad almeno dieci anni, anche se gli Stati membri potranno decidere di prevedere sanzioni ancora più severe;
  • gli altri reati comporteranno la reclusione fino a cinque anni;
  • la pena detentiva massima per i reati qualificati dovrà essere di almeno otto anni;
  • per le imprese, le sanzioni pecuniarie ammonteranno ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di euro; 
  • per tutti gli altri reati, la sanzione pecuniaria massima sarà pari ad almeno il 3% del fatturato o, in alternativa, a 24 milioni di euro.
     

Gli Stati membri dovranno provvedere affinché le persone fisiche e le imprese possano essere sanzionate con misure supplementari, quali l’obbligo per l’autore del reato di ripristinare l’ambiente o di risarcire i danni, l’esclusione dello stesso dall’accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni.

Dalla sua entrata in vigore, decorsi 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati membri disporranno di due anni (ovvero entro il 21 maggio 2026) per adeguare le norme nazionali alle disposizioni introdotte dalla Direttiva.

Nel far rinvio alla Direttiva, allegata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 02.05.2024
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