Il 30 aprile 2024, la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di atto delegato riguardante il modello di certificato che dovrà essere utilizzato dagli impianti che effettuano il trattamento temporaneo dei rifiuti spediti, a conferma del trattamento del successivo impianto.
Si ricorda che lo scorso 30 aprile è stata pubblicata la revisione del Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (v. circolare associativa n.124 del 30 aprile 2024) che, tra le altre cose, ai commi 5 e 6 dell’articolo 15 dispone che se i rifiuti trattati sono spediti per un successivo trattamento intermedio o non intermedio da un impianto a un altro impianto nel Paese di destinazione, le informazioni relative a tale trattamento successivo devono essere trasmesse tramite il sistema elettronico centrale.
Articolo 15
Disposizioni aggiuntive relative al recupero intermedio e allo smaltimento intermedio
[…]
5. Quando l’impianto di recupero o smaltimento che effettua un’operazione intermedia di recupero o un’operazione intermedia di smaltimento consegna i rifiuti per qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o successiva operazione intermedia o non intermedia di smaltimento a un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto quanto prima e comunque non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, un certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento. L’impianto che effettua l’operazione intermedia di recupero o l’operazione intermedia di smaltimento di cui al paragrafo 3 trasmette prontamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali i certificati si riferiscono.
6. Per garantire la coerenza del contenuto del certificato di cui al paragrafo 5, primo comma, in tutta l’Unione, la Commissione, in tempo utile prima dell’adozione dell’atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, e al più tardi entro il 21 maggio 2025, adotta un atto delegato che integra il presente articolo e stabilisce le informazioni da fornire in tale certificato. Tale atto delegato è adottato in conformità all’articolo 80.
L’iniziativa della Commissione mira a definire un modello relativo al certificato che dovrà essere utilizzato dagli impianti che effettuano un trattamento intermedio dei rifiuti spediti, al fine di confermare che è stato completato un trattamento successivo in un altro impianto.
È possibile partecipare alla consultazione, disponibile qui, entro il prossimo 28 maggio 2024. Invitiamo quanti interessati ad inviare il proprio feedback anche alla D.ssa Giulia Fano (email g.fano@fise.org) entro il prossimo 16 maggio 2024, al fine di poter predisporre un contributo associativo coordinato da inviare alla Commissione.
Per qualsiasi approfondimento si rimanda al regolamento delegato, allegato alla presente.