AssoAmbiente

Circolari

2024/145/SAEC-GIU/LE

I “rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati presso le strutture sanitarie rientrano nel regime dei rifiuti urbani "senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive e possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 20.03.01)”.

Questa è la sintesi della risposta formulata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota n. 43348 del 6 marzo 2024 all’interpello promosso dalla regione Toscana mirata a chiarire:

  • la valenza e la portata dell’articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, laddove qualifica i rifiuti sanitari sterilizzati come rifiuti urbani senza vincolare tale classificazione e gestione alla destinazione degli stessi in impianti di incenerimento, come, invece, previsto dal D.P.R. 254/2003 (cfr. circolare Assoambiente. n. 170/2020); 
  • se sia corretto attribuire ai rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo, sterilizzati a norma di quanto stabilito dall’art. 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 il codice EER 200301 “rifiuti urbani indifferenziati”.
     

Con riferimento al primo quesito, ai sensi della normativa sopra richiamata, il Ministero chiarisce che “i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli artt. 2, comma 1, lettera m) e 7, comma 2, del D.P.R. n. 254/2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive”

In merito al secondo quesito relativo alla corretta classificazione dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati, Il Ministero specifica che tali rifiuti, una volta assimilati agli urbani possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 20.03.01) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 2003 a norma del quale: “i rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 200301, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

Per ogni approfondimento tecnico si rinvia alla domanda di interpello (disponibile qui) e al riscontro del MASE (disponibile qui).

» 15.05.2024

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