AssoAmbiente

Circolari

2024/145/SAEC-GIU/LE

I “rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati presso le strutture sanitarie rientrano nel regime dei rifiuti urbani "senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive e possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 20.03.01)”.

Questa è la sintesi della risposta formulata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota n. 43348 del 6 marzo 2024 all’interpello promosso dalla regione Toscana mirata a chiarire:

  • la valenza e la portata dell’articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, laddove qualifica i rifiuti sanitari sterilizzati come rifiuti urbani senza vincolare tale classificazione e gestione alla destinazione degli stessi in impianti di incenerimento, come, invece, previsto dal D.P.R. 254/2003 (cfr. circolare Assoambiente. n. 170/2020); 
  • se sia corretto attribuire ai rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo, sterilizzati a norma di quanto stabilito dall’art. 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 il codice EER 200301 “rifiuti urbani indifferenziati”.
     

Con riferimento al primo quesito, ai sensi della normativa sopra richiamata, il Ministero chiarisce che “i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli artt. 2, comma 1, lettera m) e 7, comma 2, del D.P.R. n. 254/2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive”

In merito al secondo quesito relativo alla corretta classificazione dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati, Il Ministero specifica che tali rifiuti, una volta assimilati agli urbani possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 20.03.01) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 2003 a norma del quale: “i rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 200301, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

Per ogni approfondimento tecnico si rinvia alla domanda di interpello (disponibile qui) e al riscontro del MASE (disponibile qui).

» 15.05.2024

Recenti

11 Dicembre 2024
2024/344/SA-LAV/MI
Sciopero generale USB 13 dicembre 2024 – Adesione categorie private USB Lavoro Privato.
Leggi di +
11 Dicembre 2024
2024/343/SA-LAV/MI
Monitoraggio rappresentatività sindacale – CCNL 18 maggio 2022 – Articolo 57, lettera E).
Leggi di +
10 Dicembre 2024
2024/342/SAEC-GIU/TO
ARERA – Consiglio di Stato sentenza 4448/2024 su impugnativa dei PEF e natura delle determinazioni dell’EGATO
Leggi di +
10 Dicembre 2024
2024/341/SAEC-NOT/LE
RENTRi - Modifiche alle istruzioni di compilazione registri e FIR di cui al DD n. 251/2023
Leggi di +
10 Dicembre 2024
2024/340/SAEC-LAV/MI
Ministero del lavoro su tempistica aggiornamento preposti
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL