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2024/152/SAEC-GIU/TO

Il Consiglio di Stato, Sezione IV, nella sentenza 10 maggio 2024, n. 4233 ha statuito che un impianto di produzione di biometano da FORSU anche se qualificato “impianto a fonti rinnovabili”, resta un impianto di trattamento rifiuti soggetto (anche) alla relativa autorizzazione unica.

I giudici amministrativi hanno mutato il proprio orientamento precedente (sentenza 31 marzo 2022, n. 2368) secondo il quale un impianto di produzione di biometano da FORSU “non ha natura di impianto di trattamento di rifiuti, in quanto è funzionale alla produzione di energia rinnovabile”.

Il nuovo orientamento del Collegio parte dalle linee guida per le autorizzazioni degli impianti a fonti rinnovabili di cui al D.M. del 10 settembre 2010 dove si afferma che a tali impianti si applica anche la procedura dell’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006 (autorizzazione unica rifiuti) perché oltre ad essere impianti di produzione di energia rinnovabile, sono allo stesso tempo impianti di trattamento di rifiuti, in particolare impianti di recupero di rifiuti.

La circostanza che la FORSU, come altri rifiuti biodegradabili, possa qualificarsi come “biomassa” ai fini della applicabilità delle norme in materia di produzione di energia rinnovabile non toglie che essa è e continua ad essere un rifiuto. Pertanto il proponente dovrà presentare la domanda di autorizzazione unica di impianti di produzione di energia rinnovabile ex articolo 12 del D.lgs. 387/2003 insieme alla domanda di autorizzazione unica impianti di trattamento rifiuti ai sensi dell’articolo 208 del Testo Unico Ambientale. Nel caso di specie i giudici hanno escluso la legittimità della procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti di energia rinnovabile che era stata attivata dall’impresa.

Nel far rinvio alla sentenza, allegata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 21.05.2024
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