AssoAmbiente

Circolari

2024/157/SAEC-GIU/LE

La capacità produttiva contenuta in una autorizzazione integrata ambientale (AIA) non ha mero carattere descrittivo ma è una prescrizione che il gestore deve rispettare a pena di sanzioni.

Così si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza 6 maggio 2024, n. 4072 che ha riconosciuto legittimo il provvedimento di diffida ex articolo 29-decies del D.lgs. n. 152/2006 emesso dalla Provincia di Bergamo nei confronti del gestore di un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale con l'ordine di conformarsi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

In sostanza l'impresa ricorrente aveva aumentato la capacità produttiva rispetto a quanto previsto nel titolo autorizzato ritenendo che:

  • l’indicazione, ai sensi dell’art. 29 ter del D.lgs. n. 152/2006, della capacità produttiva sarebbe un dato di tipo descrittivo e non “prescrittivo” dell’Autorizzazione ambientale integrata in cui, invece, sarebbero prescrittive esclusivamente le sole soglie relative al rispetto dei limiti di emissioni in Aria, Acqua, Rumore e Suolo, che involgerebbero direttamente la capacità produttiva;
  • il dato della capacità produttiva sarebbe rilevante solo laddove sia dimostrata una violazione delle soglie di inquinamento per gli elementi sopra indicati (Aria, Acqua, etc..), ma tale lesione deve essere dimostrata, cosa che non è nel caso in esame.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le tesi dell’appellante in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la “capacità produttiva” indicata nel decreto di AIA non ha un valore meramente descrittivo, ma costituisce un elemento da correlare con il quadro prescrittivo. Infatti è evidente che i presidi previsti per contenere l’impatto ambientale su aria, acqua, rumore e suolo e i sistemi depurativi devono essere parametrati sulla capacità produttiva e tali elementi sono oggetto di istruttoria nell’ambito del procedimento di AIA.

Pertanto, l’aumento della capacità produttiva avrebbe dovuto essere oggetto di una nuova istruttoria e di un provvedimento ad hoc da correlare eventualmente con un ulteriore miglioramento dei presidi a tutela dell’ambiente e della salute.

Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.

» 23.05.2024
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