AssoAmbiente

Circolari

2024/166/SAEC-GIU/CS

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4549 del 22 maggio 2024, si è espresso sul ricorso di una società di trattamento RAEE circa il sequestro di un carico di materiale derivante dalla macinazione dei RAEE e destinato, con allegato VII, presso un impianto situato in un Paese OCSE, che ne avrebbe recuperato metalli non ferrosi e preziosi.

Nella sua sentenza il CdS ha sottolineato che l’esportazione di materiale triturato derivante dai RAEE verso Paesi OCSE, per poter essere effettuata nel rispetto dei soli obblighi di informazione preventiva (allegato VII del Regolamento 1013/2006/CE), deve riguardare carichi composti esclusivamente da “rifiuti elettrici" o solamente da “rifiuti elettronici". Su questo aspetto i giudici, rilevando tale questione ai fini del riciclaggio, evidenziano la differenza di composizione tra rifiuti elettrici e quelli elettronici, in quanto i primi utilizzano fili di rame/alluminio per la conduzione della corrente mentre i secondi materiali semiconduttori.

Rispetto alle modalità di spedizione il CdS sottolinea come, secondo il Regolamento 1013/2006/CE, chi effettua la spedizione di RAEE con allegato VII verso Paesi extra UE dell’area OCSE deve utilizzare i codici identificativi dei rifiuti previsti dalla decisione OCSE del 14 giugno 2001:

  • GC010 per i rifiuti di assemblaggi elettrici, solo se costituiti dai soli metalli,
  • GC020 per i rottami elettronici.

Pertanto un carico contenente rifiuti triturati sia elettrici sia elettronici, non rientrando specificatamente in tali codici, non può essere esportato in procedura semplificata, neanche come miscela di rifiuti, in quanto il Regolamento 1013/2006/CE esclude dalla "lista verde" dei rifiuti esportabili tramite informazione preventiva miscele di tali rifiuti (come anche confermato dal nuovo Regolamento 2024/1157/UE sull’esportazione dei rifiuti che sarà applicabile dal 21 maggio 2026).

In conclusione, il CdS ha quindi respinto definitivamente il ricorso contro la dichiarazione con cui l’Agenzia delle Dogane ha affermato la non conformità di una spedizione contenente materiale triturato misto derivante dai RAEE in partenza per il Giappone con codice GC020, invitando l'organizzatore della stessa a riprendere il carico.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza allegata.

» 30.05.2024
Documenti allegati

Recenti

03 Giugno 2025
2025/207/SAEC-NOT/PE
AMIANTO - UNI avvia nuova prassi riferimento
Leggi di +
03 Giugno 2025
2025/206/SAEC-ENE/PE
Valutazione Commissione UE sui PNIEC nazionali
Leggi di +
03 Giugno 2025
2025/205/SAEC-COM/LE
Lettera Presidente Assoambiente
Leggi di +
03 Giugno 2025
2025/204/SAEC-NOT/PE
Rischi catastrofali – pubblicata legge di conversione DL 39/2025
Leggi di +
03 Giugno 2025
2025/203/SAEC-SUO/PE
Siti potenzialmente contaminati - Rocks, il primo software ISPRA sulle priorità di intervento
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL