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Circolari

2024/175/SAEC-GIU/TO

Il Consiglio di Stato con la sentenza 27 maggio 2024, n. 4701 ha statuito che è illegittimo un bando di gara che richiama i Criteri Ambientali Minimi (“CAM”) senza dettagliarne il contenuto al fine di far valutare correttamente l’offerta dalle imprese.

Più nello specifico i giudici amministrativi hanno riformato la sentenza del Tar Campania del 15 gennaio 2024, n. 377 con la quale era stato ritenuto legittimo un appalto bandito da un’Amministrazione che nei documenti di gara aveva solo richiamato i decreti ministeriali sui Criteri ambientali minimi. Secondo il giudice di primo grado l’obbligo di applicazione dei CAM di cui all’articolo 34 del D.lgs. n. 50/2016 (precedente Codice appalti applicabile al caso di specie) ribadito dall’articolo 57 del successivo D.lgs. n. 36/2023, comportava una “eterointegrazione” degli stessi nell’appalto, cioè l’automatico inserimento per cui bastava richiamarli nel bando.

Per il Consiglio di Stato invece il richiamo dei CAM nei documenti di gara non è sufficiente a ritenere rispettata la normativa sia del D.lgs. 50/2016 che del nuovo Codice degli appalti. Occorre che i criteri ambientali siano dettagliati all’interno della documentazione di gara. Questo perché l’obbligo degli “appalti verdi” si è ulteriormente evoluto nel passaggio dal precedente al vigente codice degli appalti. Non è più solo un modo per la P.A. di acquisire beni e servizi osservando il principio dell’economicità e affidabilità del concorrente ma diventa strumento di perseguimento di ulteriori interessi pubblici. Questa è anche la lettura da dare al principio del “risultato” codificato nel D.lgs. n. 36/2023: non basta approvvigionarsi dei beni e servizi con celerità, ma occorre sfruttare concretamente gli appalti verdi per perseguire gli interessi ambientali di cui il committente pubblico deve farsi garante.

In conclusione per i giudici è obbligatorio dettagliare i CAM nei bandi, cosicché non solo si aiutano le imprese a presentare offerte coerenti ma si vincola anche l’Amministrazione nel valutarle in ragione delle indicazioni puntuali contenute.

Nel far rinvio alla sentenza richiamata, allegata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 10.06.2024
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