AssoAmbiente

Circolari

2024/188/SAEC-GIU/TO

rifiuti.

Con la sentenza n. 1985/2024 pubblicata il 25 giugno 2024 il Tar Lombardia hanno annullato la deliberazione ARERA n.389/2023 e la Determina n. 1/2023 nella parte in cui ARERA non prevede un sistema di conguaglio automatico dell’inflazione (che escluda l’intervento discrezionale degli ETC).

Più in dettaglio, nel secondo semestre del 2023 Assoambiente si è attivata per ricorrere in sede giurisdizionale contro più provvedimenti ARERA, con riferimento ad alcuni criticità attinenti a profili generali della metodologia e potenzialmente in grado di creare criticità a tutte le aziende in qualità di gestori di rifiuti urbani.

A valle di una raccolta di segnalazioni tra tutte le imprese associate, è stato individuato un elenco di criticità e valutata la possibilità di ricorso al Tar. Ben valutati, d’intesa con i legali, le condizioni per un ricorso e gli aspetti di merito, l’Associazione ha avviato il ricorso ad adiuvandum nel giudizio promosso da una impresa associata.

Senza entrare nel dettaglio di tutti gli aspetti del ricorso, sull’inflazione 2023, i giudici hanno accolto le tesi di Assoambiente (e dell’impresa ricorrente) sulla illegittimità della scelta di ARERA di non prevedere con l’aggiornamento del MTR-2 un conguaglio automatico e positivo dovuto all’adeguamento del tasso di inflazione.

In altri termini, a valle della pubblicazione da parte di ARERA dei valori definitivi del parametro inflattivo per il 2023, non era possibile effettuare un aggiornamento automatico dei costi che hanno determinato la predisposizione del PEF 2023 per quantificare un conguaglio, pertanto il differenziale inflattivo sui costi 2022 e 2023 rappresentava un improprio costo posto a carico delle gestioni. Secondo Assoambiente l’introduzione della predisposizione del PEF pluriennale non poteva derogare al principio cardine della regolazione relativo all’utilizzo di fonti contabili certe e all’adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse, applicando indici inflazionistici determinati monitorando l’effettiva dinamica di prezzi.

Il Tar ha reputato “La previsione del potere che è stato attribuito agli ETC di riconoscere il tasso di inflazione ai costi del 2023 […] non [risulta] in linea con la disciplina regolatoria che si pretende di attuare poiché la deliberazione n. 389/2023 non aveva previsto la facoltà per gli ETC di procedere al conguaglio dei costi, tenendo presente l’inflazione registratasi, bensì di procedere” tout court “al riconoscimento della stessa inflazione” (sentenza, p. 21-22).

In conclusione – cosi i giudici - il ricorso introduttivo è in parte fondato laddove non prevede espressamente un sistema di conguaglio automatico che escluda l’intervento degli ETC al di là del calcolo dell’inflazione; allo stesso modo, è in parte fondato il ricorso per motivi aggiunti nei limiti d’innanzi esposti; entrambi i mezzi di gravame vanno pertanto parzialmente accolti e, per l’effetto, vanno annullate, in parte qua, sia la deliberazione ARERA n.389/2023 sia la determinazione direttoriale n. 1/2023, con conseguente caducazione automatica degli atti ad essai legati da un nesso di presupposizione logico necessaria”.

Alleghiamo la sentenza in oggetto e, in attesa di verificare se la sentenza sarà appellata o meno in Consiglio di Stato, restiamo a disposizione.

» 27.06.2024
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