AssoAmbiente

Circolari

2024/197/SAEC-GIU/LE

Il deposito temporaneo dei rifiuti prima che vengano raccolti non necessita di autorizzazione solo se rispetta precise regole indicate nel D.lgs. n. 152/2006, tra le quali l'assenza dell'operazione di cernita. 

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 28 maggio 2024, n. 20841, che, confermando le conclusioni dei Giudici di primo e secondo grado, ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 152/2006 la "cernita" rientra già nella successiva fase di "raccolta" che, essendo attività di "gestione" dei rifiuti, deve invece essere autorizzata. 

Il deposito temporaneo, ricorda il Giudice, è definito dall'articolo 183, lett. bb) del D.lgs. n. 152/2006 come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis” ed è estraneo al perimetro della “gestione” dei rifiuti in cui rientra, invece, la raccolta che è definita dallo D.lgs. n. 152/2006, art. 183 lett. o) come “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare...”.

Il richiamato art. 185-bis del medesimo provvedimento stabilisce che solo se effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni ivi contenute, in particolare quelle secondo cui il raggruppamento dei rifiuti deve essere organizzato per categorie omogenee nello stesso luogo in cui è effettuato il deposito, esso non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

In particolare la sentenza in oggetto riporta che la giurisprudenza ha chiarito (Sez. 3, n. 16183 del 28/02/2013, Lazzi, n.m.) che solo l'osservanza di tutte le condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo - e quindi anche lo smaltimento con cadenza almeno annuale - solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187, mentre, in difetto di tali condizioni - la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall'interessato, trattandosi di norma di favore (Sez. 3 n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. 3 n. 30647, 15 giugno 2004; Sez. 3 n. 21587, 17 marzo 2004) - l'attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile, o abbandono.

Si rinvia alla Sentenza della Cassazione allegata per ulteriori informazioni. 

» 05.07.2024
Documenti allegati

Recenti

23 Dicembre 2021
321/2021/LE
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Circolare 15/2021 di integrazione a Circolare Albo n. 12/2021 su aggiornamento quiz idoneità RT.
Leggi di +
23 Dicembre 2021
245/2021/PE
Piano di emergenza esterna (PEE) - inserimento dati attraverso il portale dei VVF.
Leggi di +
23 Dicembre 2021
320/2021/PE
Piano di emergenza esterna (PEE) - inserimento dati attraverso il portale dei VVF.
Leggi di +
22 Dicembre 2021
244/2021/LE
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Circolare n. 14/2021 su codici EER 200304 e 200306.
Leggi di +
22 Dicembre 2021
243/2021/LE
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Circolare n.13/2021 recante chiarimenti su iscrizione e rinnovo e data nel F.I.R..
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL