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2024/197/SAEC-GIU/LE

Il deposito temporaneo dei rifiuti prima che vengano raccolti non necessita di autorizzazione solo se rispetta precise regole indicate nel D.lgs. n. 152/2006, tra le quali l'assenza dell'operazione di cernita. 

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 28 maggio 2024, n. 20841, che, confermando le conclusioni dei Giudici di primo e secondo grado, ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 152/2006 la "cernita" rientra già nella successiva fase di "raccolta" che, essendo attività di "gestione" dei rifiuti, deve invece essere autorizzata. 

Il deposito temporaneo, ricorda il Giudice, è definito dall'articolo 183, lett. bb) del D.lgs. n. 152/2006 come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis” ed è estraneo al perimetro della “gestione” dei rifiuti in cui rientra, invece, la raccolta che è definita dallo D.lgs. n. 152/2006, art. 183 lett. o) come “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare...”.

Il richiamato art. 185-bis del medesimo provvedimento stabilisce che solo se effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni ivi contenute, in particolare quelle secondo cui il raggruppamento dei rifiuti deve essere organizzato per categorie omogenee nello stesso luogo in cui è effettuato il deposito, esso non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

In particolare la sentenza in oggetto riporta che la giurisprudenza ha chiarito (Sez. 3, n. 16183 del 28/02/2013, Lazzi, n.m.) che solo l'osservanza di tutte le condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo - e quindi anche lo smaltimento con cadenza almeno annuale - solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187, mentre, in difetto di tali condizioni - la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall'interessato, trattandosi di norma di favore (Sez. 3 n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. 3 n. 30647, 15 giugno 2004; Sez. 3 n. 21587, 17 marzo 2004) - l'attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile, o abbandono.

Si rinvia alla Sentenza della Cassazione allegata per ulteriori informazioni. 

» 05.07.2024
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