AssoAmbiente

Circolari

2024/219/SAEC-GIU/LE

Il Legislatore considera il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed il procedimento di VIA come due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti e tale autonomia la si rinviene anche nella disciplina dell'efficacia intertemporale delle disposizioni secondo le quali il provvedimento di VIA ha efficacia quinquennale mentre il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non ha un limite di efficacia temporale.

Questa è la sintesi della risposta formulata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota n. 0136902 del 23 luglio 2024 all’interpello promosso dall’Assessorato Ambiente della Regione siciliana avente ad oggetto la richiesta di espressione di un parere concernente il termine di validità dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.

Secondo il Ministero il Legislatore mostra chiaramente di ritenere distinti i due procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (cd. screening, definito dall’art 5, comma 1, lett. m) del D.lgs. n. 152/2006) e quello di valutazione di impatto ambientale (cd. VIA definita all’art. 5, comma l, lett. b), del medesimo provvedimento) la cui diversità viene anche rimarcata dalla presenza di norme distinte per le due fattispecie poiché l’art. 19 D.lgs. n. 152/2006 disciplina il "procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA" mentre l’art. 23 dello stesso provvedimento disciplina la “VIA”.

Il Legislatore, pertanto, mostra espressamente di considerare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed il procedimento di VIA come due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti e tale autonomia la si rinviene anche nella disciplina dell'efficacia intertemporale delle disposizioni in tema di efficacia quinquennale del provvedimento di VIA. 

Pertanto, conclude il Ministero dell’Ambiente, “in applicazione del criterio generale che impone nell’interpretazione della norma di non attribuire alla medesima un significato diverso rispetto a quello proprio delle parole e dall’intenzione del legislatore, si rileva che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non abbia un limite di efficacia temporale”

Relativamente al termine di validità al provvedimento di esclusione dalla VIA, il Ministero dell’Ambiente rammenta inoltre che in materia di VIA le Regioni hanno la possibilità di adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, nei limiti della non arbitrarietà delle scelte regolatorie. Il Codice dell'Ambiente infatti all'art. 7 bis, comma 8, prevede: “gli enti regionali possono disciplinare, con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA" dal che consegue che gli Enti territoriali possano prevedere una durata temporale definita per la validità della verifica di assoggettabilità a VIA, con possibilità di proroga della medesima.

Per maggiori approfondimenti si rinvia all’interpello e alla risposta del MASE.

» 02.08.2024

Recenti

10 Giugno 2025
2025/217/SAEC-NOT/LE
RENTRi – Pubblicazione FAQ e pubblicazione nuovo calendario formativo
Leggi di +
06 Giugno 2025
2025/216/SA-ARE/TO
Consultazione finale ARERA sull’aggiornamento della qualità tecnica nel settore RU e semplificazioni TQRIF - invio contributi entro il 2 luglio 2025
Leggi di +
06 Giugno 2025
2025/215/SAEC-EUR/CS
Regolamento verifica assorbimenti carbonio – Aperta consultazione
Leggi di +
06 Giugno 2025
2025/214/SAEC-ALB/LE
ALBO GESTORI - Delibere n. 4 e 5/2025 su iscrizione Albo e abrogazione riferimenti cat. 3-bis
Leggi di +
06 Giugno 2025
2025/213/SA-LAV/MI
Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province autonome 17 aprile 2025 – Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL