AssoAmbiente

Circolari

2024/226/SA-LAV/MI

Facendo seguito alle circolari nn. 147 e 156 del 17 e 23 maggio u.s., si informa che nei giorni scorsi le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali hanno convenuto l’unificazione dei due Regolamenti elettorali vigenti, modificandone alcuni aspetti.

Come noto, infatti, per quanto riguarda le aziende che applicavano il CCNL 6.12.2016, il Regolamento vigente era quello sottoscritto il 20 giugno 2017, Allegato 6 del testo a stampa.

Le modifiche del testo che determinano variazioni al calendario come concordato nello scorso mese di maggio sono evidenziate nel verbale di intesa del 6 settembre scorso, che accompagna il nuovo Regolamento, sono le seguenti:

  • ai sensi dell’art 2, comma 2, ultimo capoverso, del Regolamento, nonché di quanto previsto dal calendario concordato nello scorso mese di maggio, le OO.SS. stipulanti sono tenute alla presentazione delle liste elettorali presso l’azienda entro il 21 ottobre 2024; con la modifica concordata nel verbale allegato, le stesse OO.SS. potranno presentare integrazioni e modifiche delle liste elettorali già presentate, entro il termine del 13 novembre 2024, stessa data prevista per le OO.SS. non stipulanti.

 

  • con riferimento alla previsione introdotta nell’art. 1, comma 2, secondo capoverso, del Regolamento, in deroga al termine ivi previsto (10 giorni, termine valido a partire dalle elezioni successive al 2024) e per questa sola tornata elettorale, le aziende dovranno comunicare entro il 30 settembre 2024 alle OO.SS. territoriali stipulanti che hanno indetto le elezioni il numero dei dipendenti in forza. Numero che potrà ovviamente essere suscettibile di cambiamenti, eventualmente comunicati dall’azienda, fino al giorno dello svolgimento del voto.

***

Si elencano di seguito le principali modifiche apportate al Regolamento elettorale allegato al CCNL 6.12.2016: 

  • alla dizione “unità produttive” si aggiunge quella di “azienda” intesa come collegio elettorale di riferimento per lo svolgimento delle elezioni che porteranno alla determinazione di un soggetto sindacale collettivo titolare della rappresentanza: come noto la dizione di “unità produttiva”, esclusivamente ai fini del Regolamento elettorale deroga alla nozione legale, e si riferisce a uno o più cantieri, come da prassi delle scorse procedure elettorali (“qualsiasi articolazione dell’impresa atta ad assicurare le attività della stessa: appalto, centro di servizio”, cfr. nota in calce all’articolo 1, comma 1, del Regolamento 6.9.2024 che riprende l’articolo 1, comma 1, secondo capoverso del Regolamento 20.6.2017);
  • all’articolo 1, comma 3, le modalità di deposito delle liste sono state aggiornate prevedendo anche la possibilità del deposito informatico, con opportune garanzie di riservatezza;
  • all’articolo 11, comma 5, in analogia a quanto previsto per le elezioni politiche, è stato introdotto l’obbligo di includere entrambi i generi qualora il numero di preferenze sia superiore a tre (decisione che spetta alla Commissione Elettorale).

Altre modifiche hanno carattere formale e non vanno a modificare nella sostanza la procedura elettorale nel suo complesso.

L’Associazione rimane a disposizione delle aziende per dubbi, criticità, richieste sindacali al di fuori di quanto convenuto nel Regolamento 6 settembre 2024.

 

» 11.09.2024
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