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Circolari

2024-233-SAEC-GIU/FA

Il Consiglio di Stato si è pronunciato con la Sentenza 24 luglio 2024, n. 6709, accogliendo il ricorso per la denuncia di lesione dei diritti da parte di soggetti residenti nella vicinanza di una discarica, precedentemente rigettata dal Tar.

Nel caso di specie i ricorrenti avevano chiesto risarcimento del danno patrimoniale (perdita di valore delle abitazioni) e non patrimoniale (pregiudizio alla salute e alla salubrità ambientale) e il Tar Calabria aveva rigettato il ricorso sostenendo, tra le altre cose, che il ricorso andava fatto in fase di approvazione di realizzazione o di messa in opera della discarica, che non sussistevano i presupposti di violazione delle distanze minime già valutate prima dell’approvazione della discarica e che non c’era violazione del D.Lgs. n. 36/2003 (il quale garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo).

A tal proposito il Consiglio di Stato non ha ritenuto giustificate le motivazioni del rigetto, confutandone i punti, ed in particolare ha ritenuto che vale il principio derivante dall’articolo 844 del Codice Civile, il quale comprende la fattispecie di danno derivante da immissioni illecite che eccedono la soglia della normale tollerabilità e che non sono giustificate da esigenze della produzione. 

Gli appellanti avevano, infatti, dimostrato, mediante la produzione della relazione degli ispettori di igiene dell’Usl, l’accertamento che “la discarica in questione (…) è letteralmente ricolma di antichi rifiuti e di acqua piovana (…) trattenendo così l’immenso ammasso d’acqua (…) insieme a tanta immondizia che in quel posto marcisce rendendo l’aria malsana e irrespirabile”.

Il Consiglio di Stato nella Sua sentenza afferma pertanto che la lesione dei diritti dei soggetti residenti nelle vicinanze della discarica può ritenersi dimostrata o, quantomeno, presunta, e il danno alla persona che ne deriva, non dimostrabile nel suo preciso ammontare, deve essere liquidato dal Giudice con "valutazione equitativa" (ovvero alla luce delle circostanze specifiche del caso).

Per qualsiasi ulteriore approfondimento si rimanda alla sentenza in oggetto, disponibile in allegato.

» 16.09.2024
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