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Circolari

2024/244/SAEC-EUR/FA

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sulla bozza di atto delegato che definisce la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi di efficienza di riciclo e recupero dei materiali contenuti nelle batterie esauste.

Si ricorda che l’adozione di questo atto delegato da parte della Commissione è richiamato dall’articolo 71 del Regolamento sulle batterie UE 2023/1542, che sottolinea la necessità di stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali, conformemente all’allegato XII, parte A, nonché il formato della documentazione.

Per quanto riguarda gli aspetti principali richiamati nell’atto delegato, segnaliamo:

  • definizione delle frazioni di input e output;
  • nel caso di più fasi di riciclo, il primo riciclatore (non inteso chi si occupa di preparazione per il riciclo, incluso lo stoccaggio, la movimentazione e lo smantellamento dei pacchi batteria o la separazione delle frazioni che non fanno parte della batteria stessa) è responsabile della raccolta dei dati sull'intera catena di riciclo, anche nel caso di esportazioni, e della segnalazione alle autorità competent;
  • i tassi di efficienza del riciclo e i tassi di recupero dei materiali devono essere calcolati su base annuale e devono coprire tutte le singole fasi del processo di riciclaggio delle batterie esauste e tutte le frazioni di output corrispondenti;
  • tasso di efficienza di riciclo:
  1. si riferisce a un processo di riciclaggio;
  2. deve essere calcolato per tipo di batteria, in base alla composizione chimica delle frazioni di input e output;
  3. a questo scopo, il riciclatore deve determinare la quota di diverse caratteristiche chimiche di batterie di scarto nel suo input (mediante analisi di smistamento o campionamento continuo o rappresentativo) e la composizione chimica complessiva dell'input (informazioni fornite dai produttori di batterie o composizione chimica di tutte le frazioni di output più emissioni e rifiuti derivanti dal trattamento o campionamento e analisi della frazione di input).
  • tasso di recupero del materiale:
  1. si riferisce a un materiale mirato (cobalto, rame, piombo, litio, nichel);
  2. va calcolato in base all'input iniziale e all'output finale (quando i materiali mirati recuperati possono sostituire i materiali primari nei processi industriali di produzione);
  3. il materiale recuperato deve avere un contenuto di materiale mirato il più alto possibile dal punto di vista tecnico, evitando al contempo costi eccessivi.
  • le impurità presenti nelle frazioni di input fanno parte della loro massa, mentre le impurità presenti nelle frazioni di output non devono essere considerate parte della loro massa;
  • i riciclatori devono fornire dati su base annuale, suddivisi per Stato membro in cui sono state raccolte le batterie usate, alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono state trattate le batterie usate.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alla bozza di atto delegato e al relativo allegato, allegati alla presente.

Si invitano quanti interessati ad inviare il proprio feedback riguardo questi metodi di calcolo e modelli di segnalazione, alla D.ssa Giulia Fano (e-mail g.fano@fise.org) entro il prossimo 8 ottobre 2024, al fine di predisporre anche insieme a FEAD un riscontro per la Commissione europea.

» 26.09.2024
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