AssoAmbiente

Circolari

2024/247/SAEC-GIU/NA

Il MASE si è espresso su una istanza di interpello ambientale formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006, da parte di una Associazione industriale in merito alla corretta interpretazione e applicazione della normativa relativa alla gestione e alla tracciabilità delle marmitte catalitiche usate.

In particolare l’Istante ha richiesto chiarimenti in merito alla gestione dei catalizzatori esausti potenzialmente pericolosi presenti nei veicoli fuori uso conferiti agli impianti di trattamento senza adeguata documentazione analitica che attesti la non pericolosità degli stessi rifiuti di catalizzatori ed ha proposto di valutare la possibilità di garantire la tracciabilità di tale tipologia di rifiuto anche a monte degli impianti di trattamento.

Il MASE con la risposta n. 170429 del 19 settembre 2024, anche sulla base del parere tecnico fornito dall’ISPRA, ha precisato che se non si possiede la documentazione analitica che attesta la non pericolosità della marmitta del veicolo fuori uso e non è possibile attribuire un corretto codice EER, il rifiuto va classificato come pericoloso.

In assenza della documentazione sulla non pericolosità della marmitta è, infatti, impossibile attribuire il Codice EER corretto; pertanto, il codice da assegnare va attribuito dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di ciascuna delle sostanze contenute nel rifiuto per origine e/o contaminazione. Nel caso in cui non sia possibile effettuare queste operazioni, il MASE conferma quanto stabilito dalle Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti che a loro volta richiamano la Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Decima Sezione) del 28 marzo 2019, secondo cui, per precauzione, il rifiuto va classificato come pericoloso e gestito di conseguenza. 

Per quanto attiene, invece, la tracciabilità dei catalizzatori esausti a monte degli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso, il Ministero ha evidenziato che il combinato disposto dei commi 2, 3 e 5 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2003 contiene misure per prevenire la dispersione di tali rifiuti e per renderli tracciabili. Infatti, ai sensi dei citati commi, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta deve avvenire senza che il detentore incorra in spese nel caso in cui il veicolo contenga i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine. Conseguentemente, tale disposizione incentiva il detentore che consegna il veicolo fuori uso all’impianto di demolizione, a motivare l’eventuale assenza di catalizzatori, con prove documentali.

Per ogni approfondimento tecnico si rinvia alla domanda di interpello (disponibile qui) e al riscontro del MASE (disponibile qui)

» 27.09.2024

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