AssoAmbiente

Circolari

2024/253/SAEC-GIU/LE

L'inosservanza della diffida con cui la P.A. ha intimato ad una impresa il rispetto delle prescrizioni per la gestione dei rifiuti, senza fissare un termine per l'adeguamento, non può giustificare la sospensione dell'autorizzazione. 

Questo è quanto stabilito dal Tar del Veneto nella Sentenza 11 settembre 2024, n. 2146 con cui dichiara inammissibile il ricorso presentato da una ditta contro la diffida proveniente della provincia di Vicenza, nella quale si sosteneva che la ditta stessa, autorizzata all'esercizio di un impianto per la messa in riserva di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, avrebbe omesso di annotare sul proprio registro di carico e scarico, la movimentazione in uscita di un carico respinto dall'impianto di destinazione gestito da altra ditta.

Il TAR, chiamato a pronunciarsi in merito alla questione, richiamando l’art. 208 comma 13 del D.lgs. n. 152/2006 ha stabilito che la diffida – che l'Autorità competente può adottare in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione – “deve stabilire un termine certo entro il quale le inosservanze devono essere eliminate per conferire alla diffida stessa un connotato provvedimentale, poiché diversamente qualsiasi ulteriore misura conseguente all'inerzia del titolare dell'autorizzazione non avrebbe alcun riferimento temporale per poter essere legittimamente adottata. In buona sostanza l'atto impugnato —pur richiamando il comma 13 lett. a) art. 208 del decreto legislativo 152/2006- va qualificato come una misura atipica meramente monitoria sul necessario rispetto delle regole di settore, senza alcuna valenza provvedimentale”.

Pertanto, conclude il Tar Veneto, il ricorso contro la diffida priva del termine è inammissibile "per difetto di lesività dell'atto impugnato".

Si rinvia alla Sentenza impugnata per eventuali approfondimenti.

» 02.10.2024
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