AssoAmbiente

Circolari

2024/282/SA-ARE/TO

L’ARERA, con la determinazione 91/DAGR/2024 del 23 ottobre 2024 (v. Allegati 1 e 2), ha definito le modalità operative relative al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione per l’anno 2024 (relativamente ai ricavi 2023). Il contributo 2024 deve essere versato entro il 29 novembre 2024.

La determinazione richiama la delibera n. 382/2024/A (v. Allegato 3) con cui l’ARERA ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti, secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.

In base alla richiamata deliberazione dell’Autorità n. 382/2024/A, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2024 è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,19 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio. Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:

a.  spazzamento e lavaggio delle strade;
b.  raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c.  gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
d.  trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
e.  trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
f.   spedizione transfrontaliera 

Come riportato nel Manuale dell’Anagrafica Operatori nel settore dei rifiuti urbani sono altresì esonerati dall’obbligo di iscrizione all’”Anagrafica operatori” e conseguentemente dal versamento del contributo i soggetti che non svolgono alcuna delle altre attività nei settori di competenza dell’Autorità e che presentano una delle seguenti caratteristiche: 

  • svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze od oggetti secondo le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 184-ter, del decreto legislativo n. 152/06;
  • svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.
     

Inoltre, si fa presente che, nel caso di gestione sia di rifiuti urbani, sia di rifiuti speciali, la valutazione della base imponibile per il calcolo del contributo richiederà necessariamente un’operazione di calcolo dei ricavi afferenti ai soli servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Per un corretto calcolo del contributo si consiglia di consultare i diversi documenti forniti dall’Autorità: in particolare l’allegato A alla determinazione 91/DAGR/2024 del 23 ottobre 2024 e il Manuale contribuzione 2024 (v. Allegato 4).

Nel far rinvio alla determina 91/DAGR/2024 (e relativo allegato) nonché al comunicato dell’ARERA, disponibile qui, rimaniamo a disposizione per informazioni.

» 30.10.2024
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