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2024/300/SAEC-EUR/FA

La Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica su una bozza di atto delegato per modificare l'allegato 1 del Regolamento (UE) 2019/1021 per quanto riguarda i limiti e le esenzioni per l’acido perfluoroottanoico (PFOA)

Si ricorda che il Regolamento (UE) 2019/1021 mira a tutelare la salute umana e l’ambiente, riducendo o, ove possibile, eliminando il rilascio di inquinanti organici persistenti (POP) e a regolamentare i rifiuti che le contengono. A tal proposito, nell’allegato I vengono elencate le sostanze vietate.

La bozza di atto delegato in oggetto, propone di posticipare la data di messa al bando delle schiume antincendio e di proporre nuovi limiti di concentrazione di contaminante in tracce non intenzionale (UTC).

In particolare, di seguito sono riportate le modifiche proposte:

  • estendere di 5 mesi l'esenzione ai sensi del paragrafo 6 sull'uso di composti correlati al PFOA nelle schiume antincendio per incendi di classe B già installati nei sistemi;
  • definire un limite UTC (Unintentional Trace Contaminant) più elevato per qualsiasi singolo composto correlato al PFOA nelle schiume antincendio per incendi di classe B già installati nei sistemi di 10 mg/kg, rispetto all'attuale 1 mg/kg, per un periodo di 3 anni. Questo periodo di transizione dovrebbe consentire agli operatori di sostituire le schiume contenenti involontariamente composti correlati al PFOA oltre l'attuale UTC di 1 mg/kg;
  • definire un limite UTC (Unintentional Trace Contaminant) più elevato per qualsiasi composto correlato al PFOA nelle schiume antincendio prive di fluoro (contaminazione derivante da attrezzature antincendio che in precedenza contenevano PFOA) di 10 mg/kg dopo l'installazione, rispetto a 1 mg/kg attuale;
  • gli articoli contenenti composti correlati al PFOA già in uso nell'UE prima del 4 luglio 2025 relativi all'esenzione stabilita nei punti da 5 (a) a (d) (fotolitografia o processi di incisione nella produzione di semiconduttori, rivestimenti fotografici applicati a pellicole, tessuti per l'oleorepellente e l'idrorepellente per la protezione dei lavoratori, dispositivi medici invasivi e impiantabili) possono continuare a essere utilizzati.
     

Maggiori informazioni e approfondimenti sono disponibili nella nota esplicativa e nelle modifiche proposte (in inglese), presenti in allegato.

È possibile partecipare alla consultazione pubblica, disponibile qui, fino al prossimo 6 dicembre 2024. Invitiamo quanti interessati ad inviare alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) il proprio contributo, entro il prossimo 25 novembre 2024, al fine di definire una posizione associativa da condividere con FEAD e con la Commissione.

» 13.11.2024
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