AssoAmbiente

Circolari

2024/301/SAEC-SUO/CS

Il MASE ha risposto all’istanza di interpello 4 luglio 2024 n. 123819 avanzata dal Comune di Milano che chiedeva se potesse ritenersi corretto il richiamo, ai fini della individuazione delle “aree contaminate di ridotte dimensioni” di cui all’art. 249 del D.lgs. n. 152/2006, alla soglia dimensionale dei 5.000 mq (mutuando tale limite dal D.M. 31/2015). Tale richiesta deriva da quanto contenuto all’Allegato 4 della parte quarta Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 che contiene le procedure semplificate da applicarsi “ai siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1.000 metri quadri.”. In considerazione di quanto sopra e vista la definizione di “punto vendita carburanti” di cui al D.M. 31/2015, il Comune di Milano ha chiesto se la soglia dimensionale di un territorio da bonificare con procedure semplificate potesse arrivare fino a 5.000 mq.

Il MASE nella sua risposta (prot. 30 ottobre 2024 n. 197776) ha chiarito che la procedura semplificata di bonifica delle aree contaminate di ridotte dimensioni è applicabile solamente quando la superficie interessata dal rischio di superamento delle soglie di concentrazione non supera i 1000 mq.

In particolare il MASE evidenzia come la soglia dimensionale dei 1000 mq riguarda entrambe le casistiche inquadrate dall'art. 249 "Aree contaminate di ridotte dimensioni" del D.Lgs. 152/2006 e, quindi, si applica non solo agli "eventi accidentali che interessino aree circoscritte" ma anche ai "siti di ridotte dimensioni". 

Per maggiori approfondimenti si rinvia interpello e alla risposta del MASE

» 13.11.2024

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