AssoAmbiente

Circolari

2024/319/SAEC-RAE/CS

Il CdC RAEE ha predisposto e diffuso una nota di chiarimento sulle disposizioni relative alla gestione dei RAEE contenute nella Legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del decreto Salva infrazioni (v. circolare associativa n. 303/2024). Tale Legge ha infatti introdotto diverse importanti semplificazioni degli adempimenti legati alla raccolta dei rifiuti elettronici per gli operatori della distribuzione che commercializzano AEE, i centri di assistenza tecnica e gli installatori di AEE. Obiettivo della nota del CdC RAEE è quello di fornire ai soggetti coinvolti informazioni sulle nuove disposizioni previste e favorirli nell’adozione di comportamenti corretti per evitare il rischio di violazioni e conseguenti sanzioni.

In particolare nella nota viene specificato che il primo e fondamentale obbligo previsto dal legislatore a carico dei distributori è quello di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro. Tale obbligo era già previsto ma in questo modo ne viene ribadita la rilevanza.

La maggiore novità che riguarda le attività collegate alle semplificazioni è l’abolizione per i distributori e i terzi da questi incaricati della gestione dell’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali (categoria 3bis) per poter effettuare il deposito preliminare alla raccolta. Nei fatti tale obbligo viene sostituito dall’iscrizione al CdC RAEE dei luoghi ove avviene il deposito preliminare. Senza tale iscrizione, i distributori (ma anche gli installatori e i centri di assistenza tecnica) che intendono effettuare il deposito preliminare alla raccolta non possono avvalersi delle modalità semplificate, con le conseguenze di una gestione dei rifiuti di terzi non autorizzata, in molti casi anche di rifiuti classificati come pericolosi.

Viene poi semplificata anche la comunicazione annuale dei dati per cui i luoghi di effettuazione del deposito preliminare alla raccolta direttamente iscritti al CdC RAEE come Luoghi di Raggruppamento della Distribuzione non saranno più obbligati a comunicare i dati per quei quantitativi direttamente gestiti dai sistemi collettivi, mentre per tutti gli altri depositi preliminari alla raccolta sarà necessario comunicare i dati.

La nota fornisce infine delucidazioni sulla documentazione che deve essere utilizzata dai distributori e dai soggetti da questi incaricati per trasportare i RAEE, che è stata definita in un DDT attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla nota allegata.

» 25.11.2024
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