Il MASE ha risposto all’interpello 22 novembre 2024, n. 214095 della Regione Emilia Romagna in merito alla possibilità di autorizzare, come operazione R1 (“utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia") di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, gli impianti di termovalorizzazione per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi derivanti da raccolta differenziata.
Secondo il Ministero spetta all'Autorità competente, quando autorizza un impianto di trattamento di rifiuti speciali tramite incenerimento, classificare l'operazione come attività di smaltimento (voce D10 dell'allegato B alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006) o come attività di recupero diretto a produrre energia (voce R1 dell'allegato C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006), non essendoci indicazioni in merito dalle leggi UE o nazionali.
In merito alla termovalorizzazione dei rifiuti speciali, il MASE sottolinea che mentre la termovalorizzazione di rifiuti urbani è specificatamente definita nella norma (rif. nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.lgs. n. 152/06) il criterio volto a verificare il livello di recupero energetico e conseguentemente ad attribuire, o meno, l’operazione R1, non risultano definiti analoghi criteri per gli impianti di termovalorizzazione per rifiuti speciali.
Pertanto dovrà essere l'Autorità competente nell'ambito della procedura di autorizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti speciali a effettuare la classificazione come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10.
Per maggiori approfondimenti si rinvia a interpello e risposta del MASE.