Il Consiglio di Stato con la sentenza 18 novembre 2024, n. 9221, confermando quando già sancito dal TAR Emilia Romagna, ha ricordato il principio secondo il quale un'impresa che svolge attività di raccolta dei rifiuti organici tramite affidamento da parte dell'Amministrazione pubblica, può anche effettuare attività di recupero degli stessi in regime di libero mercato.
La Sentenza riguarda un caso di gestione della FORSU - frazione organica dei rifiuti urbani.
All'impresa si contestava il fatto che svolgendo essa l'attività di raccolta di tali rifiuti in regime di privativa - in esclusiva per effetto di un affidamento da parte dell'Amministrazione pubblica - dovesse conferire i rifiuti raccolti ad altre imprese in regime di concorrenza. L'impresa, invece, tramite impianto di digestione aerobica di sua proprietà, svolgeva anche attività di recupero di tali rifiuti da essa stessa raccolti.
Il tribunale di secondo grado ha evidenziato che la normativa “fa rientrare tra le attività affidate per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "l'avvio a smaltimento e recupero'", mentre non vi rientra, sempre secondo i Giudici, l'espletamento di queste attività che assumono carattere strettamente imprenditoriale e pertanto affidate alla libera concorrenza (ex articolo 25, comma 4 del DL 24 gennaio 2012, n. 1).
Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo completo della sentenza (v. Allegato).