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Circolari

2024/339/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 29 novembre 2024, la Commissione Europea ha pubblicato una bozza di documento con risposte che forniscono chiarimenti tecnici rispetto a frequenti quesiti (FAQ) sull’applicazione della tassonomia dell’UE.

Si ricorda che il Regolamento sulla tassonomia, in vigore dal 2020, stabilisce le condizioni generali che un'attività economica deve soddisfare per poter essere considerata ecosostenibile, aiutando le imprese a indirizzare gli investimenti alle attività economiche necessarie per la transizione, in linea con il Green Deal europeo. A norma di tale Regolamento, la Commissione ha quindi il compito elaborare l'elenco effettivo delle attività ecosostenibili definendo criteri di vaglio tecnico per ciascun obiettivo ambientale mediante atti delegati e di esecuzione.

Il documento, che mira a rendere la tassonomia più facile da comprendere e utilizzare, fa parte dell’agenda di semplificazione della Commissione e dei suoi sforzi per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Le FAQ vertono quindi sui criteri di screening tecnico per le nuove attività incluse negli atti delegati sul clima e l’ambiente, i criteri generici del “non causare danno significativo” (DNSH) e i relativi obblighi di segnalazione. 

In totale ci sono 155 domande e risposte relative alle norme generali della tassonomia dell’UE e tra le altre, per quanto di interesse, si segnalano le seguenti FAQ:

  • gli imballaggi in plastica che non sono realizzati per la maggior parte di plastica (ad esempio, anche con cartone per bevande di carta o tazze), non rientrano nell'ambito dell'attività di cui alla sezione 1.1. «Fabbricazione di prodotti di imballaggio in plastica» (domanda 77);
  • gli impianti di gestione dei rifiuti che selezionano rifiuti ma che effettivamente non riciclano sono ammissibili anche nell’ambito dell’attività di cui al punto 2.7 «selezione e recupero materiale di rifiuti non pericolosi» (domanda 94);
  • in relazione all’attività di cui al punto 3.1. «Costruzione di nuovi edifici», chiarisce come l’operatore può dimostrare la conformità alla preparazione del 90 % per il riutilizzo o la soglia di riciclo (domanda 97).
     

Per qualsiasi approfondimento, si rimanda al draft della Commissione europea, in allegato alla presente.

» 09.12.2024
Documenti allegati

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